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Pubblicato il 29-04-2013

L'accertamento sintomatologico della guida in stato debbrezza può costituire presupposto per lemanazione del provvedimento di revisione della patente di guida.

Appare molto interessante la pronuncia che qui di seguito si riporta in quanto il T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce, affronta in modo sistematico la problematica relativa a quali elementi fattuali possano ritenersi giustificativi della emanazione di un provvedimento di revisione della patente di guida.

 

Ebbene, i Giudici del predetto T.A.R., riportando consolidata giurisprudenza in punto di natura cautelare del provvedimento di revisione della patente di guida, trattano dell’accertamento sintomatologico della guida in stato d’ebbrezza come presupposto per l’emanazione di tale provvedimento.

 

Si può evincere, da come viene trattato l’argomento, che il T.A.R. non consideri obbligatorio sottoporre a revisione il soggetto che risulti da verbale di contestazione in stato d’ebbrezza sintomatologico, bensì afferma che questo elemento fattuale possa essere considerato motivazione adeguata per l’emanazione del provvedimento amministrativo cautelare ex art. 128 C.d.S..

 

Così operando i Giudici del T.A.R. implicitamente lasciano intendere che la revisione di cui all’art. 186 C.d.S. non sia una revisione diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all’art. 128 C.d.S., infatti se così non fosse non avrebbero tratto le proprie conclusioni, nel caso di specie, partendo dalla qualitas cautelare del provvedimento proprio ex art. 128 C.d.S..

 

Nel concreto, per giungere ad una conclusione, ciò significa che se è vero che l’accertamento sintomatologico della guida in stato d’ebbrezza, e a fortiori quello etilometrico, possono considerarsi elementi presuntivi della inidoneità alla guida, è altrettanto vero che, non essendo comunque obbligatorio il provvedimento ex art. 128 C.d.S., tali elementi costituiscono mere presunzioni semplici avverso i quali l’interessato potrà sempre fornire la prova contraria atta a dimostrare l’ingiustificatezza dell’agere amministrativo, magari già in sede di comunicazione di avvio del procedimento.

 

La validità di queste considerazioni giurisprudenziali è tale per cui il Legislatore con la L. 29 luglio 2010 n. 120, quindi successiva ai fatti oggetto della decisione in commento, ha poi previsto espressamente, modificando il primo comma dell’art. 128 C.d.S., che il Prefetto, in via eccezionale (e non generale come per le UMC), ovvero nelle ipotesi di riscontrata guida in stato di ebrezza di cui agli artt. 186 e 186 bis C.d.S. o di alterazione per uso di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 C.d.S., dispone la revisione della patente.

 

Tale potere prefettizio, purché esercitato con provvedimento motivato anche per relationem, è stato, peraltro, confermato anche dal Consiglio di Stato proprio per i casi di ebrezza, quantomeno più gravi (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 18 marzo 2011, n. 1669).

 

A proposito di "potere" occorre valutare che, in ragione del dato testuale ("possono"), sembrerebbe potersi ritenere che sussistano margini di discrezionalità in capo al Prefetto circa l’adozione del suddetto provvedimento di revisione della patente, discrezionalità da esercitarsi caso per caso. Tuttavia la dottrina ritiene che i casi di revisione in parola siano obbligatori (Anton Aldo Abrugiati, Vincenzo Di Ciò, Rocco Jr. Flacco, Alessia Di Gregorio, Il Nuovo Codice della Strada e il Regolamento di Esecuzione con note di commento e giurisprudenza, Giuffrè Editore, quarta edizione, pag. 384).

 

Del resto – in un’ottica sistematica - è lo stesso art. 186, comma 8 C.d.S. a sgombrare il campo da dubbi, stabilendo in modo inequivocabile che: "Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni". Il comma 6 dell'art. 186 bis C.d.S. inerente i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose, così come i commi 6 e 8 dell'art. 187 C.d.S. in materia di stupefacenti non fanno che confermare che il prefetto deve disporre la revisione automaticamente, senza che si faccia nemmeno cenno a qualsivoglia esercizio di discrezione alcuna.

 

Ciò che appare, invece, indubitabilmente discrezionale è l'ordine prefettizio di sottoporsi all'esame teorico-pratico di guida all'esito di casi più gravi di guida in stato di ebrezza e/o sotto l'effetto degli stupefacenti. Potere che non risulta particolarmente esercitato nella prassi, anche perché se dette violazioni si manifestano nell'ambito di un sinistro, si rientra nell'ambito generale delle competenze del Dipartimento per i trasporti terrestri (UMC).

 

Avv. Pietro Ferrario

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 1334

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2008, proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mastrangelo, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;

contro

Ministero dei Trasporti - Roma, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento n.124/184 del 14.01.2008, notificato al ricorrente il 31.01.2008, con cui il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Taranto ha disposto la revisione della patente di cui il sig. S. è titolare mediante nuovo esame di idoneità psicofisica; nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti - Roma e di Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Vantaggiato Angelo, in sostituzione di Mastrangelo Pietro, e Libertini Simona;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

A seguito della nota informativa inviata dal Comando Stazione Carabinieri di Palagiano, nella quale si faceva presente che in data 28 dicembre 2007 il sig. S. era stato rinvenuto, all'interno della propria autovettura, in stato confusionale (dovuto all'uso di bevande alcoliche) e in possesso di alcuni foglietti manoscritti dai quali si evincevano intenzioni autolesionistiche, l'amministrazione dei trasporti, in applicazione dell'art. 128 del codice della strada, disponeva la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame, al fine di valutare la persistenza dei necessari requisiti di idoneità psicofisica.

Il provvedimento veniva impugnato per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per violazione del citato art. 128 del codice della strada e per difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 291 del 2008 questa sezione rigettava l'istanza di tutela cautelare.

Con successiva ordinanza n. 4604 del 208 il Consiglio di Stato rigettava l'appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.

Si rammenta in via preliminare che ai sensi dell'art. 128, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), può essere disposto "che siano sottoposti... ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici... per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Va detto innanzitutto che la richiamata disposizione, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. Civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2000, n. 276).

Il provvedimento di revisione della patente di guida si caratterizza pertanto come un'attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, dovendosi di conseguenza ritenere che la connessa valutazione di "dubbia persistenza" (circa requisiti e idoneità) implichi una cognizione sommaria dei fatti che giustificano l'attivazione del potere dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2760).

In particolare, la portata del procedimento volto ad imporre la revisione della patente prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine allo stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato. Presupposto, dunque, perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell'idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2760, cit.; 25 maggio 2010, n. 3276).

Tanto premesso la giurisprudenza ha anche affermato,in base,alla funzione cautelare/preventiva - e non sanzionatoria - dell'istituto della revisione della patente di guida,che deve ritenersi motivo sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento ex art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il mero dato obiettivo dell'accertamento, da parte degli organi accertatori, dell'evidente stato di ebbrezza del conducente, costituendo siffatta condizione di guida senz'altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza della sua idoneità psicofisica.

In particolare è stato ritenuto legittimo il provvedimento di revisione della patente se la polizia... constata che il conducente, all'atto dell'accertamento, presenta tutti i sintomi di uno stato di alterazione psicofisica indotta dal consumo eccessivo di bevande alcoliche (emanazione di forte alito vinoso; occhi lucidi; linguaggio sconnesso e privo di senso; difficoltà di tenere l'equilibrio; condotta di guida spericolata).

Ciò in quanto il provvedimento di revisione della patente di guida è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti e della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale o amministrativo (proprio per la funzione cautelare dell'istituto), quando, come nel caso di specie, dalla documentazione posta a base dei gravati provvedimenti e versati in giudizio emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante, atto a far dubitare della perdurante capacità psicofisica e idoneità tecnica alla guida del soggetto (si vedano in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 238; 18 marzo 2011, n. 1669; 8 giugno 2010, n. 3633).

Ne deriva da quanto detto la legittimità del provvedimento impugnato, atteso che l'evidente stato di alterazione psicofisica del conducente (stato questo neppure messo in discussione nel contesto del ricorso) ha senz'altro ingenerato un ragionevole dubbio circa la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e di capacità.

Di qui il rigetto delle censure relative alla violazione del citato art. 128 del codice della strada ed al difetto di motivazione.

Quanto invece alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, si ritiene di applicare il disposto di cui all'art. 21octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, atteso che l'amministrazione ha sufficientemente dimostrato nel corso del giudizio che, anche in caso di rispetto dell'art. 7 della legge generale sul procedimento amministrativo, la stressa non avrebbe potuto adottare un atto diverso nel suo contenuto.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/