Servizi Soci
Autoscuola Autoscuola
Sede Sede
Servizi al Cittadino Servizi al Cittadino
Autodromo
Red Carpet
Pubblicato il 27-03-2018

Limiti di massa nei trasporti combinati.

Circolare - 26/03/2018 - Prot. n. 2536

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2536/18/108/5/1

Roma, 26 marzo 2018

OGGETTO: Limiti di massa nei trasporti combinati.

È stato chiesto di conoscere quale debba essere il limite di massa complessiva a pieno carico che devono rispettare i veicoli impegnati in operazioni di trasporto combinato. 
L'esigenza di fornire uniformità di applicazione delle disposizioni in materia da parte degli organi preposti ai controlli stradali, impone di valutare la materia e fornire le seguenti indicazioni operative uniformi.

Occorre premettere che il trasporto combinato può essere effettuato con due diverse formule: 
• utilizzando container o casse mobili contenenti le merci e che sono trasferiti, anche con l'ausilio di attrezzature specifiche, sui diversi mezzi di trasporto interessati dal trasporto combinato; 
• caricando le merci su un semirimorchio che, a sua volta, viene caricato su un treno o su una nave e, per le tratte stradali, agganciato ad un trattore stradale, senza rottura di carico nel cambio di modalità di trasporto.

La direttiva 2015/719, recepita con DM 6.4.2017, prevede espressamente deroghe alle dimensioni ed ai pesi massimi autorizzati dei veicoli impegnati in trasporti combinati (nei limiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE) effettuati con la prima delle due formule sopraindicate. 
Infatti, per promuovere ulteriormente le operazioni di trasporto combinato e al fine di tener conto del peso a vuoto dei container o casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza, la predetta normativa consente la circolazione di complessi veicolari di cinque o più assi fino a un peso totale autorizzato di 44 t., come già accade nel nostro Paese per i trasporti nazionali effettuati con veicoli aventi le stesse caratteristiche. 
Atteso quanto esposto e nella logica, promossa e fortemente voluta dall'Unione Europea, di rimuovere ogni ostacolo che limita, anche di fatto, lo sviluppo del trasporto combinato, si può ritenere che anche alla seconda formula di trasporto sopraindicata, cioè di trasporto effettuato con semirimorchi, sia possibile applicare il limite di massa previsto dall'art. 62 CDS per le tratte stradali iniziali/terminali effettuate in ambito nazionale. 
Infatti, il tratto stradale finale o iniziale del trasporto intermodale che si sviluppa interamente nel nostro Paese, da chiunque effettuato, si deve ritenere interamente sottoposto alle richiamate norme nazionali in materia, che consentono ai complessi veicolari a cinque o più assi di raggiungere la massa a pieno carico di 44 t. 
Del resto, pur riconoscendo che ai diversi fini amministrativi il percorso stradale di un trasporto combinato è parte di un trasporto internazionale, non può essere negata la piena applicazione delle norme nazionali quando la tratta stradale stessa si svolge nel territorio dello Stato in cui trovano completa ed incondizionata vigenza le norme tecniche del citato art. 62 CDS. 
Naturalmente, le indicazioni sopraindicate trovano applicazione nei limiti delle caratteristiche tecniche di ciascun veicolo che sono riportate sul relativo documento di circolazione e, quindi, il limite sopraindicato trova applicazione solo per i veicoli riconosciuti tecnicamente idonei a raggiungere tale massa limite indicata dall'art. 62 CDS. 
La valenza meramente nazionale della norma, esclude ogni implicazione sulle disposizioni che regolano il trasporto internazionale che si sviluppa interamente su strada ed interessa più Paesi senza il ricorso a diverse modalità di trasporto. 
Restano altresì pienamente operative ed impregiudicate tutte le indicazioni relative ai trasporti combinati per quanto concerne i limiti territoriali del tratto stradale o la distanza dalla stazione attrezzata più vicina, precisate nella circolare MIT 18 marzo 2008, n. 25149.  

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore