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Pubblicato il 31-10-2017

Quando la cartella esattoriale si prescrive in cinque anni

Quando la cartella esattoriale si prescrive in cinque anni.

Con la sentenza nr. 577/2015 il Tribunale di Torino, riprendendo l’orientamento esposto dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. 12.230 del 25 maggio 2007; nr. 25.790 del 2009 e nr. 5.570 dell’8 marzo 2010, ha statuito che la prescrizione delle cartelle di pagamento, per il mancato pagamento di multe stradali, è di cinque anni e non di dieci, come, invece, sostenuto da Equitalia, dal momento che la cartella esattoriale non può essere trattata come una sentenza o un decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, come un mero atto di precetto volto alla messa in mora del debitore e all’interruzione del termine di prescrizione quinquennale.

Infatti, se è vero che la cartella esattoriale, quale atto successivo al verbale di accertamento, interrompe il termine quinquennale entro il quale la pubblica amministrazione ha diritto a riscuotere le somme dovute, è altrettanto vero che con esso inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione necessariamente quinquennale, posto che il ruolo svolto dalla cartella esattoriale altro non è che l’intimazione di pagamento e la messa in mora del debitore.

Conseguentemente, precisa il Giudice di prime cure, non può applicarsi alla cartella esattoriale derivante da una violazione del Codice della Strada l’art. 2953 c.c. - ovvero la prescrizione decennale dal momento che “il titolo esecutivo, nel caso di violazione del codice della strada, è rappresentato dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale” (Giudice di Pace di Torino sent. n. 11937/2011). In tali casi, infatti, va più correttamente applicato l’art. 28 L. 689/81.

Non può, infatti, non precisarsi che la cartella esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, altro non è che atto amministrativo privo di effetti di ordine processuale.

Pertanto, stante quanto finora detto, deve concludersi che alla cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di una multa stradale non può applicarsi l’art. 2953 c.c. quanto piuttosto l’art. 209 C.d.S. e l’art. 28 L. 689/81, posto che, come ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 5570/2010, “il diritto di riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni come previsto dall’articolo 209 del codice della strada e dell’articolo 28 della legge n. 689/81, decorrente dall’atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz’altro equiparato alla cartella esattoriale” che, dunque, ha valore di mero precetto non di giudicato (Corte di Cass. Civ. Sez. II n. 5570 dell’8 marzo 2010).

 

A cura dello Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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