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Pubblicato il 01-04-2015

Sentenza irrevocabile di condanna senza applicazione della confisca? Il giudice dell'esecuzione non può rimediare.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione chiarisce in questo breve pronunciamento che laddove il dispositivo della sentenza di condanna non contenga la confisca obbligatorio del veicolo, nei casi in cui essa sia prevista ex art. 186 C.d.S., essa non può essere disposta dal giudice penale in sede esecutiva, salvo non sia dimostrata la ricorrenza di un errore materiale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-01-2015) 30-01-2015, n. 4633

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.N. n. il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1787/2012 pronunciata dal Tribunale di Nola il 8/1/2014;

sentita nella camera di consiglio del 8/1/2015 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. ANIELLO R., che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

 

Svolgimento del processo

 

  1. Con provvedimento reso in data 8/1/2014, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da G.N. per il dissequestro del veicolo mediante il quale la stessa G. aveva commesso il reato di guida in stato di ebbrezza definito con sentenza di condanna in data (OMISSIS).

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Nola ha disposto la confisca e la distruzione del veicolo sequestrato, rilevando come, per mero errore, non si era provveduto all'emissione di tale provvedimento nel dispositivo della sentenza.

  1. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, a mezzo del proprio difensore, G.N. ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel ritenere pronunciabile la confisca del bene in sequestro, non trattandosi, nè di errore materiale, eventualmente correggibile, nè di provvedimento consentito al giudice dell'esecuzione, a seguito del giudicato formatosi in relazione alla condanna dalla ricorrente per il reato alla stessa ascritto.

Con memoria depositata in data 7/8/2014, il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso è fondato.

Osserva il collegio - escluso, nella specie, il ricorso di alcun errore materiale, tanto non risultando dal testo della sentenza asseritamente corretta dal giudice dell'esecuzione - come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria (cfr. Sez. 1^, Sentenza n. 27173 del 16/04/2013, Rv. 256361), così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2010 e della novella di cui alla L. n. 120 del 2010 (Sez. 4^, Sentenza n. 34459 del 12/07/2011, Rv. 251103), nella specie comunque applicabile anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella (Sez. 4^, Sentenza n. 170 del 24/11/2010, Rv. 249289).

Sulla base di tali premesse, dev'essere pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la conseguente restituzione del bene in sequestro all'avente diritto.

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'autoveicolo Fiat Panda targata (OMISSIS) all'avente diritto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015

                                         

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/