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Pubblicato il 20-05-2013

Sulla non necessità degli accertamenti qualitativi preliminari prima di procedere alleffettuazione del test etilometrico. Profili problematici.

La pronuncia seguente chiarisce, seppur incidenter tantum, che l’unica interpretazione possibile della disposizione di cui all’art. 186 C.d.S. comma quarto, nella parte in cui consente agli Agenti accertatori di procedere al test etilometrico "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica", è quella di ritenere non sussistente un obbligo degli Agenti accertatori stessi di effettuare in ogni caso un accertamento preliminare nei confronti della persona che si intenda sottoporre, per l’appunto, a controllo con l'etilometro.

Tale assunto non appare tuttavia escludere, per il rispetto del principio di legalità, un obbligo degli Agenti accertatori di dichiarare nell’apposito verbale di contestazione quale ulteriore motivo, non compreso nelle ipotesi precedenti, abbia condotto a ritenere la necessità di procedere all’effettuazione del test etilometrico, cosicché l’assenza di tale esplicitazione non sembra giustificare l’azione amministrativa de qua.

Questa asserzione Ci pare l’unica possibile anche in considerazione del fatto che non vi è alcuna identificazione fra gli accertamenti qualitativi preliminari e gli ulteriori motivi da cui indurre il verosimile stato di alterazione psico-fisica, essendo solo i primi caratteristici di un accertamento non meramente sintomatologico, così come descritto alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/42175/109/42, vale a dire accertamenti svolti garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale, effettuando test comportamentali o utilizzando apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore.

La differenza, dunque, è sia fra l’accertamento sintomatologico, in relazione allo stato del soggetto ed alla condotta di guida, e l’accertamento qualitativo preliminare, sia fra quest’ultimo e l’accertamento a mezzo etilometro, in quanto “per gli strumenti per l’accertamento qualitativo preliminare, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. L’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue”( Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/42175/109/42).

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27950

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

 

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

 

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -

 

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

P.M. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 3003/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 03/10/2011;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2011 la corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità di P.M. per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. B, fatto accertato il (OMISSIS), ed ha diminuito la pena inflitta.

 

2.Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il P. deducendo, per il tramite del difensore di fiducia, un solo motivo con il quale eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 397 reg. att. C.d.S. e della manifesta illogicità della motivazione addotta dalla corte di Torino. Il ricorrente rileva che la Corte ha ritenuto che la responsabilità sia stata correttamente apprezzata sulla base dell'esito dell'alcoltest effettuato con apparecchio i cui dati identificativi solo per errore sono stati riportati nella parte del verbale riservata agli accertamenti preliminari. Ma questa interpretazione è - ad avviso del ricorrente - illogica e in contrasto con il contenuto dell'atto. li ricorrente ricorda che le operazioni di accertamento preliminare e di accertamento dello stato di ebbrezza sono distinte e diverse, come risulta dalla lettura delle disposizioni contenute nella circolare attuativa del Ministero degli interni in data 29 dicembre 2005, che distingue gli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari indicandone le caratteristiche e precisando tra l'altro che per essi, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure del regolamento di esecuzione del codice della strada;

 

la circolare precisa poi che l'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro, strumentazione omologata, in grado di certificare a fini legali il valore del tasso alcolemico nel sangue. Nella specie, secondo il ricorrente,è di tutta evidenza che l'imputato è stato sottoposto all'accertamento qualitativo preliminare per il tramite di "alcolblew matricola numero (OMISSIS)", come affermato a chiare lettere in verbale, mentre nulla è dato sapere circa l'etilometro usato per stabilire le soglie di alcol da sussumersi nelle varie ipotesi di reato elencate in art. 186. Anche nei tagliandi contenenti i pretesi dati oggettivi di presenza di alcol, non risulta affatto che il test sia stato effettuato dall'apparato "alcolblew matricola numero (OMISSIS)", ma si dichiara invece che il test è stato realizzato per il tramite di un non meglio specificato alcoltest (OMISSIS).

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per un motivo non consentito e manifestamente infondato.

 

Osserva il Collegio che la questione relativa alla indicazione dell'apparecchio con cui è stato effettuato l'alcoltest è stata opportunamente e puntualmente chiarita dalla Corte di appello, cui la questione era stata già sottoposta, che ha precisato essersi trattato dell'apparecchio "alcolblew matricola n. (OMISSIS)" ed ha chiarito che solo per errore materiale nel verbale di accertamento della prova con l'etilometro, l'indicazione dell'apparecchio usato è stata riportata nella parte dello stampato destinata agli accertamenti preliminari; correttamente è stato osservato che si tratta di un mero errore di compilazione dello stampato, che non inficia la regolarità dell'atto, risultando chiaramente dal verbale di accertamento delle operazioni, acquisito agli atti con il consenso delle parti, che tale è stato l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, del quale parimenti sono stati acquisiti i due scontrini attestanti il superamento della soglia di cui alla lett. B). Non rilevano in contrario le precisazioni del ricorrente circa la differenza tra accertamenti qualitativi preliminari e operazione di controllo del tasso alcolemico con l'etilometro, differenza pacifica ma che non determina alcuna incertezza circa la prova del contestato reato una volta che si tenga presente quanto appunto chiarito dalla sentenza impugnata e cioè che il controllo del tasso alcolemico è stato effettuato con l'apparecchio alcolblew (OMISSIS), indicato nell'accertamento nello spazio destinato agli accertamenti qualitativi preliminari. Nè sussiste, come sembra evocare il ricorrente, un obbligo degli agenti di polizia stradale di effettuare in ogni caso un accertamento preliminare nei confronti della persona che si intenda sottoporre a controllo con l'etilometro, atteso che l'art. 186 è chiarissimo nel precisare che l'esame con l'etilometro deve essere fatto in ogni caso di incidente stradale e può essere fatto anche senza essere preceduto da un accertamento preliminare "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica". Da ultimo il ricorrente rileva che comunque "nei tagliandi dell'alcoltest non risulta affatto che il test sia stato effettuato dall'apparato alcolblew (OMISSIS), ma si dichiara che il test è stato effettuato per il tramite di un "alcoltest (OMISSIS)", con ciò introducendo impropriamente davanti a questa Corte una questione di fatto, per di più priva di effettiva rilevanza ben potendo la sigla da ultimo indicata riferirsi al tipo di apparecchio utilizzato, mentre quella di cui al verbale indica, espressamente, un numero di matricola.

 

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

 

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

 

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

 

A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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