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Pubblicato il 05-09-2017

Applicazione dell'art. 25 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (Patenti speciali) - CIRCOLARE del Ministero della Salute del 05/09/2017

Con la Circolare in allegato viene ribadito dal Ministero della Salute che qualora all'esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, "la Commissione Medica Locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4". In altre parole “Nel caso in cui la Commissione Medica Locale giudichi il paziente come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4: dieci anni fino ai 50 anni, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni.

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore