Servizi Soci
Autoscuola Autoscuola
Sede Sede
Servizi al Cittadino Servizi al Cittadino
Autodromo
Red Carpet
Pubblicato il 02-10-2013

In tema di differenza di accertamento fra contravvenzione ex art. 186 C.d.S. ed ex art. 187 C.d.S.

Con questa autorevole pronuncia della Corte Suprema di Cassazione si enuclea in maniera ulteriore la differenza di base fra l’accertamento, nel conducente, dello stato di alcolemia e l’accertamento, riguardo al medesimo, dello stato di alterazione per effetto di sostanze psicotrope.

La differenza consiste in quanto segue: se per l’accertamento dello stato di alcolemia è sufficiente o l’accertamento sintomatico, entro determinati limiti di stretta motivazione, o il superamento dei limiti predeterminati all’art. 186 co. 2 C.d.S., al contrario, per quanto attiene all’accertamento dell’alterazione per effetto delle sostanze psicotrope, è necessario sia il riscontro avente ad oggetto precise circostanze obiettivamente indicative del supposto stato di alterazione, sia l’accertamento tecnico-biologico da cui inferire l’effettiva assunzione dello stupefacente.

La necessaria compresenza dei due elementi appena dedotti nient’affatto appare, poi, esaustiva, essendo che e l’accertamento obiettivo-sintomatico e l’accertamento tecnico-biologico devono porsi in correlazione onde poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sussista il “riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata”, mancando la motivazione del quale non sussisterà prova alcuna della responsabilità penale per la fattispecie di reato de qua.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 27-08-2013) 30-08-2013, n. 35783

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L. n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1545/2010 pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 11.10.2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 27.8.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto;

udito il difensore dell'imputata, avv.to M. Garofalo del foro di Comiso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

 

1. - Con sentenza resa in data 11.10.2012, la Corte d'appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 11.3.2010 con la quale il Tribunale di Ragusa ha condannato A.L. alla pena di quattro mesi di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di otto mesi, in relazione al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, commesso in (OMISSIS).

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata sulla base di due motivi d'impugnazione.

2. - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale riconosciuto la condizione di alterazione psico-fisica dell'imputata sulla base di rilevazioni mediche del tutto prive di alcun dato suscettibile di fornire indicazioni concrete in ordine all'effettivo stato di alterazione della stessa per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia omesso di dettare la benchè minima motivazione in relazione al negato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la specifica richiesta sul punto avanzata con l'atto d'appello.

Motivi della decisione

 

3. - Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Affinchè, dunque, possa affermarsi la responsabilità penale dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, essendo altresì necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (v. Cass., Sez. 4, n. 7270/2010; Cass., Sez. 4, n. 41796/2009, Rv. 245535; Cass., Sez. 4, n. 33312/2008, Rv. 241901).

In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 C.d.S., comma 2, per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. devono ritenersi indispensabili, tanto il concreto ricorso di circostanze idonee a comprovare l'effettiva condizione di alterazione psico-fisica del soggetto, quanto l'esecuzione di un accertamento di carattere tecnico-biologico necessario ad attestare l'effettiva assunzione di sostanze stupefacenti (v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009).

Con particolare riguardo a tale ultima indagine, vale evidenziare come la stessa chieda d'essere eseguita in via esclusiva secondo le forme e i modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2 (ossia attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici), non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool), richiedendo, detto accertamento, l'esplicazione di conoscenze tecniche specialistiche finalizzate all'individuazione e alla quantificazione delle ridette sostanze (cfr. Cass., Sez. 4, n. 14803/06).

Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia il ricorso di altre circostanze idonee a comprovare la situazione di alterazione psico-fisica dell'agente. Tale complessità probatoria, in particolare, deve ritenersi imposta dalla circostanza per cui le tracce dell'assunzione di sostanze stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l'esame tecnico potrebbe evidenziare un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza diversi giorni prima e che, pertanto, non si trova, al momento del fatto, in stato di alterazione (v. Cass., Sez. 4, n. 16895/2012).

In tale ottica, la differenza di disciplina tra l'art.186 C.d.S. e l'art. 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale in assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, che, affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (Corte Cost., ord. n. 277/2004) (v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, cit.).

Nel caso di specie, i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti (marijuana) da parte della A., hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6995/2013, Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico della A., ben essendo possibile che, nella specie, la sostanza assunta disponesse di modesta efficacia drogante, come tale inidonea a determinare alcuna alterazione penalmente rilevante.

In particolare, mentre il tribunale di Ragusa si è limitato a indicare il riscontro, da parte degli operanti, di "odore di fumo di marijuana" e di "uno spinello ancora fumante nella tasca della portiera destra" all'interno dell'autovettura della A. al momento del fatto (oltre all'esito positivo dei controlli clinici), la corte d'appello etnea ha genericamente evidenziato come, nel caso di specie, "le rilevazioni fatte con apposite apparecchiature" avessero rivelato "la presenza di un tasso di droga nel corpo assai superiore ai limiti di legge", senza tuttavia corroborare tale asserzione con il richiamo della corrispondente documentazione medica e dei relativi contenuti.

Lo stesso generico riferimento, contenuto nella sentenza d'appello, alle "indicazioni provenienti dai testi" appare tale da non evidenziare in modo compiuto alcuna specifica circostanza idonea a supportare il dedotto stato di effettiva alterazione dell'imputata riveniente dall'avvenuta assunzione della sostanza in esame.

Sulla base di tali premesse - assorbito il rilievo dell'ulteriore motivo d'impugnazione avanzato dalla ricorrente -, dev'essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, affinchè proceda a un nuovo esame della questione rilevata in conformità a quanto indicato.

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 agosto 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/