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Pubblicato il 29-04-2013

Sulla natura del provvedimento di revisione della patente di guida.

Con questa importante pronuncia il T.A.R. del Lazio conferma, in merito alla natura del provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.S., l’orientamento espresso nel 2011 dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, sent. n. 1669 del 18-03-2011), nuovamente rilevandone la qualitas di misura cautelare/preventiva e non di sanzione accessoria.

 

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ribadire che la  natura cautelare della revisione della patente, in quanto diretta a tutelare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza della circolazione dal pericolo derivante dal persistere nella guida di un soggetto di dubbia idoneità; con il risultato che questo istituto può, quindi, essere associato a quelli del meccanismo della patente di guida a punti di cui all'art. 126 bis C.d.S. o al sequestro amministrativo dei veicolo, i quali vengono tradizionalmente considerati misure cautelari.

 

Il T.A.R. del Lazio ha cura di precisare, rispetto a precedenti analoghe pronunce, che, stante tale natura di misura cautelare/preventiva, la revisione della patente di guida può essere disposta anche in assenza dell'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo, di talché può essere sufficiente la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla persistenza in capo all'interessato dei requisiti per la conduzione dei veicoli.

 

Questa presa di posizione della Giurisprudenza amministrativa, di merito e di legittimità, comporta la necessità di interpretare l’art. 128 C.d.S. come norma mirata a garantire la sicurezza della circolazione stradale, con l’effetto che potrà trovare applicazione sempre più spesso anche, per quando riportato prima, in assenza di condotte di guida sanzionate e l’attenzione degli Esperti in materia si sposterà inevitabilmente sulla ricostruzione dogmatica degli elementi fattuali da cui l’Amministrazione procedente potrà presumere "dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”.

 

La sentenza in oggetto tratta, altresì, seppur sommariamente, l’argomento della necessità di motivare il provvedimento di revisione. Tale motivazione deve essere adeguata con riferimento, appunto, ai dubbi sulla persistenza dei fondamentali requisiti necessari per l’ottenimento della patente di guida. Già il T.A.R. Emilia Romagna aveva statuito che il provvedimento con cui si dispone la revisione straordinaria della patente di guida di un soggetto portatore di minorazioni fisiche deve essere congruamente motivato con riferimento al pericolo concreto del venire meno dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica, desunto da comportamenti trasgressivi o, comunque, anomali del soggetto interessato (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 28 agosto 1996, n. 379). D'altro canto, precedentemente, era stato ritenuto che non è necessaria una specifica motivazione per sottoporre il titolare di patente a una nuova visita medica quando l'amministrazione abbia il dubbio che costui non sia più in condizioni di guidare, essendo sufficiente che egli abbia commesso una infrazione alle norme di comportamento stradale, poiché ciò può ex se costituire il presupposto di revisione della patente a prescindere da ogni valutazione circa la colpevolezza del conducente (T.A.R. Campania, 10 ottobre 1986, n. 59, Riv. Giur. Circ. Trasp., 1987, pag. 519).