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Pubblicato il 23-04-2012

Variazione dei soci di una società in nome collettivo che esercita attività di autoscuola - Parere del 23/04/2012, Prot. n. 11260

Parere - 23/04/2012 - Prot. n. 11260 - Variazione soci in un'autoscuola SNC

OGGETTO: Variazione dei soci di una società in nome collettivo che esercita attività di autoscuola.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 11260

Roma, 23 aprile 2012

Oggetto: Variazione dei soci di una società in nome collettivo che esercita attività di autoscuola.

Con mail del 26 marzo 2012 codesta associazione chiede se la variazione di un socio amministratore, o la variazione della denominazione sociale, ovvero di entrambi gli elementi di una società in nome collettivo che esercita attività di autoscuola comporta la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio di attività.

Al riguardo, si osserva che la società in nome collettivo è una società di persone caratterizzata, ai sensi dell’art. 2291 del codice civile, dal fatto che "tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali". Poiché nelle società di persone "l’elemento personale" risulta prevalente rispetto all’"elemento patrimoniale", prova ne sia che nell’atto costitutivo della società deve essere indicato, ai sensi dell’art. 2295 del codice civile, "il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci" e che, ai sensi del successivo art. 2300 la variazione dei soci comporta modificazione dell’atto costitutivo, la scrivente Amministrazione ritiene che la variazione dei soci comporta modifica nella titolarità dell’autoscuola, e, quindi, la società stessa deve presentare nuova dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’art. 123 del codice della strada.

Non si ritiene, invece, che la mera variazione della ragione sociale, che non incide sull’"elemento personale" cui è imputata l’attività di autoscuola, comporti variazione della titolarità e non consegue, dunque, l’obbligo di presentazione di nuova dichiarazione di inizio attività.

Il Direttore della Divisione
Dott.ssa Liliana Scarpato

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore