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Pubblicato il 22-10-2010

Risposte in merito alla formazione iniziale e periodica - CQC

CQC, le risposte sono arrivate

In merito ai corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC molte autoscuole avevano sollevato delle domande: sull’organizzazione, sui controlli, sui registri, sul responsabile del corso, sui titolari di patenti extracomunitarie.

A queste domande il Ministero, per voce del direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione l’architetto Maurizio Vitelli, ha dato ora delle risposte esaustive e chiarificatrici con la circolare prot. 85349 /98.03 del 22/10/2010.

Il documento è molto corposo perché è di carattere riepilogativo, parte dalle premesse con una sintesi dei contenuti della direttiva 2003/59/CE per arrivare alle attività di verifica sui corsi, e contiene in allegato tutti i fac-simili della documentazione che si deve produrre.

Per chi ha già fatto i corsi o è in procinto di farli, molte cose illustrate dalla circolare sono già note. Questo articolo si rivolge proprio a loro perché vuole fare il punto sui concetti chiariti, importanti, che emergono da questo documento.

  1. I corsi di formazione periodica devono essere frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quel Paese in cui si espleta l’attività lavorativa.
  2. Ai titolari di patente comunitaria conseguita:
    - se di categoria D1, D1+E, D o D+E, entro il 9/9/2008
    - se di categoria C1, C1+E, C o C+E, entro il 9/9/2009 
    non deve essere richiesta la CQC italiana. In ogni caso, se questi sono interessati a godere dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 126 bis (vale a dire: sistema del doppio punteggio, 20 punti su CQC e 20 punti sulla patente), possono richiedere la CQC italiana ma prima devono convertire la patente posseduta in patente italiana.
  3. Le CQC rilasciate per documentazione scadono TUTTE di validità alla data del 9/9/2013 se per trasporto persone e alla data del 9/9/2014 se per trasporto cose.
  4. Le CQC comunitarie non devono essere convertite in italiane, sono valide già così.
  5. Corsi CQC e registri: in caso di consorzi ci deve essere una doppia registrazione degli allievi: prima nel registro dell’autoscuola (parte teorica) e poi nel registro del centro di istruzione automobilistica (parte pratica). In caso di lezioni fuori sede, in luogo del registro occorre compilare un foglio del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche e collettive.
  6.  Corsi CQC e prove pratiche: è stato chiarito che le esercitazioni in autostrada possono avvenire anche su strade extraurbane principali.
  7. Responsabile del corso: è stato chiarito che può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ma può anche essere individuato in un soggetto da questi delegato, avente certi requisiti. Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare il docente incaricato.
  8. Allievi del corso: fino all’ultimo giorno l’elenco dei partecipanti può essere modificato, a corso iniziato non è però possibile aggiungere nuovi nominativi.
  9. Sulle CQC “limitate” (quelle conseguite con formazione accelerata da parte di conducenti che non hanno raggiunto ancora i 21 o 23 anni) viene apposto il codice 107 ; queste CQC perdono in automatico le limitazioni e non è necessario rimuovere il codice.
  10.  Corsi di formazione periodica: sono state definite meglio le modalità. Chiarito che non c’è un numero massimo di allievi, l’importante che sia assicurata la proporzionalità tra aula e numero di allievi.
  11. Corsi recupero punti CQC e KB: specificato meglio che i titolari di KB devono frequentare il corso CQC non per tutte e 20 le ore ma solo per 18. Chiarito bene il numero di ore massimo di assenze. Chiarito anche che solo gli enti autorizzati a fare i corsi CQC possono fare anche quelli per recuperare i punti CQC e KB.
  12. Ispezioni: possono essere fatte anche sulle lezioni fuori sede ma i funzionari non possono chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.

Un capitolo a parte per i titolari di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario.
Se costoro hanno tempestivamente ottenuto la CQC per documentazione, trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia devono convertire anche la patente correlata. 

La circolare distingue tre possibili casi:

  1. Titolari di patente extracomunitaria rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciprocità: devono rifare la patente sostenendo di nuovo l’esame della corrispondente categoria
  2. Titolari di patente extracomunitaria ancora valida rilasciata da uno Stato con il quale sussistono rapporti di reciprocità: possono convertire la patente straniera in patente italiana
  3. Titolari di patente extracomunitaria scaduta di validità rilasciata da uno Stato con il quale sussistono rapporti di reciprocità: devono conseguire una nuova patente sostenendo di nuovo l’esame della corrispondente categoria 

C’è anche da dire che, in presenza di una CQC rilasciata per documentazione in favore di un titolare di patente non italiana, non può valere il regime di cui all’art. 126 bis del codice della strada (cioè il doppio punteggio).