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Pubblicato il 01-04-2015

Non applicata la confisca in sentenza in attesa dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità? La Procura non può impugnare se è intervenuta l'estinzione del reato.

 

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione affronta in questa interessante sentenza il tema della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, nel caso di specie con riferimento alla guida in stato di alterazione per effetto di sostanze psicotrope, collegato alla concessione dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva.

Ebbene, premette la Corte, che stante la possibilità di iniziare lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità anche prima della irrevocabilità della sentenza di condanna, laddove il Giudice non disponga in sentenza la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anche sul presupposto che all’esito del positivo svolgimento dei predetti lavori di pubblica utilità essa debba essere revocata, sfugge l'attualità dell'interesse all'impugnazione, in capo al Procuratore Generale ricorrente, qualora sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia del giudice che ha dichiarato estinto il reato.

Chi scrive ritiene che una tale impostazione possa rendere, nella prassi, ancora più appetibile/vantaggiosa la richiesta di sostituzione della pena nei corrispondenti lavori di pubblica utilità, essendo che acquista maggior effettività il beneficio della revoca della confisca del veicolo (così come il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida) laddove entrambe tali sanzioni amministrative necessarie restino inapplicate nell’attesa di raggiungere l’esito positivo dello svolgimento degli stessi lavori di pubblica utilità e, dunque, l’estinzione del reato.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 08-01-2015) 30-01-2015, n. 4635

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI;

nei confronti di:

C.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 703/2012 GIP TRIBUNALE di TEEHI, del 08/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI ANDREA;

lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

 

Svolgimento del processo

 

  1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Orvieto, con sentenza in data 8.07.2013, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di C.M. la pena concordata dalle parti, in relazione al reato di cui all'art. 187 C.d.S..
  2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia propone ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza; la parte deduce la violazione di legge rilevando che il giudice ha omesso di provvedere all'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo. L'esponente sottolinea che l'auto utilizzata per la commissione del reato è di proprietà dello stesso imputato.
  3. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il deducente considera che, nel caso, la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità; e rileva che dagli atti risulta che il giudice ha già dichiarato l'estinzione del reato, stante il positivo espletamento della misura.
  4. L'imputato, a mezzo del difensore, ha depositato memoria. La parte evidenzia che in data 8.10.2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Terni, preso atto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato, ha dichiarato estinto il reato, ridotto la durata della sospensione della patente di guida, senza provvedere sulla confisca, in quanto sanzione accessoria non disposta in sede di cognizione.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso in esame impone le seguenti considerazioni.

La tesi del Procuratore Generale ricorrente è certamente esatta: ed invero, come previsto dall'art. art. 187 C.d.S., comma 1, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il reato in questione, deve essere obbligatoriamente disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con il quale è stato commesso l'illecito, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

  1. Tanto rilevato, deve osservarsi che, nel caso in esame, tuttavia, nei confronti del C. la pena applicata è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. E, per espressa previsione di legge, l'espletamento del lavoro di pubblica utilità può essere iniziato, come è avvenuto nella concreta fattispecie, immediatamente e, dunque, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Come noto, la legge stabilisce che, in caso di svolgimento positivo del lavoro stesso, il giudice fissi una nuova udienza e dichiari estinto il reato disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revocando la confisca del veicolo sequestrato.

  1. E bene, dagli atti versati in fascicolo, risulta che il G.i.p. presso il Tribunale di Orvieto, in data 8.10.2103, all'esito del positivo espletamento del lavoro di pubblica da parte dell'imputato, ha dichiarato estinto il reato, senza altrimenti provvedere in ordine alla confisca del veicolo, che, come sopra evidenziato, non era stata disposta in sede di cognizione.

Deve allora considerarsi, con rilievo di ordine dirimente, che la Corte regolatrice ha chiarito che sfugge l'attualità dell'interesse all'impugnazione, in capo al Procuratore Generale ricorrente, qualora sia intervenuta, come nel caso di specie, la pronuncia del giudice che ha dichiarato estinto il reato (in termini: Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4600 del 13/12/2012, dep. 29/01/2013, Rv. 254791).

  1. Conclusivamente, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015

                                         

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/