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Pubblicato il 09-02-2011

La normativa del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.)

Il C.I.G. (Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore), detto anche “patentino del ciclomotore”, è stato introdotto con il D. Lgs. n. 9 del 15/1/2002, all’art. 45 contiene infatti modifiche all’art. 116 del codice stradale che da quel momento terrà conto dell’esistenza di questo particolare certificato, assimilabile per molto aspetti alla patente, valido per la guida di ciclomotori.

Il CIG diventa obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i minorenni, e a partire dal 1 luglio 2005 diventa obbligatorio anche per i maggiorenni non titolari di altra patente.

Per conseguirlo è necessario seguire un corso di educazione stradale di 12 ore in autoscuola oppure 20 ore nelle scuole dell’obbligo e superare un esame teorico.

Inizialmente non erano richiesti particolari requisiti psicofisici per guidare i ciclomotori, in un secondo tempo è stato introdotto l’obbligo della certificazione medica e di conseguenza l’art 116 è stato modificato di nuovo (con il DL n. 115 del 30/6/2005).

Di recente (Legge n.120/2010 art. 17) è passata la norma che obbliga i candidati al patentino a superare anche una prova pratica, e che introduce un’ora supplementare (sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza) nei corsi di educazione stradale. Il decreto attuativo, per l’applicazione della legge, sarà emanato entro il 31 marzo 2011.

A cura dell'Ing. Antonio S. Tempesta