Servizi Soci
Autoscuola Autoscuola
Sede Sede
Servizi al Cittadino Servizi al Cittadino
Autodromo
Red Carpet
Pubblicato il 23-02-2011

Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 1, dell'art. 27, della direttiva 2007/46/CE e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 24/02/2011, dei veicoli non conformi al regolamento CE 78/2009, protezione pedoni.

Circolare Ministeriale del 23 febbraio 2011 - Prot. n. 6598

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione generale per la motorizzazione - DIV 2

Circolare prot. n. 6598

Roma, 23 febbraio 2011

(Indirizzi omessi)

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 1, dell’art. 27, della direttiva 2007/46/CE e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 24/02/2011, dei veicoli non conformi al regolamento CE 78/2009, protezione pedoni. 
 

   Dal 24 febbraio 2011, data di entrata in vigore del regolamento citato in oggetto, decorre l’obbligo di rispondenza al regolamento medesimo per la prima immatricolazione dei veicoli di categoria M1 e di categoria N1 derivata da M1 con massa massima non superiore a 2500 Kg.

   Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi al regolamento sopra indicato secondo la procedura di “fine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla Direttiva 2007/46/CE parte B.

   La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 24 febbraio 2011, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

   Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini del regolamento in questione.

   Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.

   Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.

   Si ricorda, infine, che i veicoli che usufruiscono della deroga di fine serie debbono essere individuati con apposita dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 113724 23/40/1 del 14/12/2007, ovvero da specifica indicazione sulla certificazione di conformità.


IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)