Decreto Dirigenziale - 22/10/2010 - Punteggio sulla CQC e sul KB
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada (in allegato il Decreto Dirigenziale).
Il Decreto del 22 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2010) abroga il precedente decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007.
Il decreto introduce anche alcune novità rispetto alla precedente normativa. Di seguito le principali novità.
Art. 1: Gestione del punteggio da applicare a CQC e KB
Non è possibile cumulare i punti della CQC con i punti del KB e neppure i punti della CQC per trasporto cose con i punti della CQC per trasporto di persone.
Per attribuire il titolo di "neopatentato" si fa riferimento alla data di conseguimento della patente di tipo B, e non a quelle di conseguimento di CQC e KB.
Art. 2: Perdita totale del punteggio su CQC e/o KB
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare deve sostenere l'esame di revisione di CQC e/o KB (sulla base dell'intero programma previsto per il loro conseguimento), e anche l'esame di revisione del titolo di abilitazione professionale (cioè la patente di guida posseduta).
Art. 5: Numero massimo di ore di assenza consentite nello svolgimento dei corsi
Con apposito Decreto Ministeriale da adottarsi entro il 9/2/2011 le ore massime di assenza scenderanno da
Art. 6: Frequenza ai corsi
Non si possono frequentare contemporaneamente due corsi di recupero punti di CQC e KB e nemmeno uno di questi insieme ad un corso di recupero punti della patente di guida.
Comma 2 dell’art. 6 (entrerà in vigore a seguito del DM da adottarsi entro il 9/2/2011): nel caso di non ammissione all’esame la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita al titolare; se il conducente non sarà ammesso all'esame oppure sarà bocciato, potrà ripetere la prova anche ogni 30 giorni e fino ad un anno dalla data del primo esame.
A cura dell'Ing. Antonio Salvatore Tempesta