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Pubblicato il 22-10-2010

Decreto Dirigenziale - 22/10/2010 - Punteggio sulla CQC e sul KB

Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada (in allegato il Decreto Dirigenziale).

Il Decreto del 22 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2010) abroga il precedente decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007.

Il decreto introduce anche alcune novità rispetto alla precedente normativa. Di seguito le principali novità.

Art. 1: Gestione del punteggio da applicare a CQC e KB

Non è possibile cumulare i punti della CQC con i punti del KB e neppure i punti della CQC per trasporto cose con i punti della CQC per trasporto di persone.

Per attribuire il titolo di "neopatentato" si fa riferimento alla data di conseguimento della patente di tipo B, e non a quelle di conseguimento di CQC e KB.

Art. 2: Perdita totale del punteggio su CQC e/o KB

In caso di perdita totale del punteggio, il titolare deve sostenere l'esame di revisione di CQC e/o KB (sulla base dell'intero programma previsto per il loro conseguimento), e anche l'esame di revisione del titolo di abilitazione professionale (cioè la patente di guida posseduta).

Art. 5: Numero massimo di ore di assenza consentite nello svolgimento dei corsi

Con apposito Decreto Ministeriale da adottarsi entro il 9/2/2011 le ore massime di assenza scenderanno da 6 a 5. Chi supererà le 5 ore di assenza dovrà ripetere l'intero corso. Chi si assenterà per un numero di ore inferiore o pari a 5 avrà l'attestato di frequenza (senza necessità di dover recuperare le ore non frequentate). In attesa del DM sono consentite al massimo 6 ore di assenza per non dover ripetere l'intero corso. Per assenze fino a 6 ore è necessario recuperare le ore non frequentate per poter ottenere l'attestato di frequenza. Inoltre, quando entrerà in vigore il DM di cui sopra, non ci sarà più un limite massimo al numero degli iscritti ad un corso, salvo rispettare la proporzione di almeno 1,50 mq di superficie d'aula per allievo.

Art. 6: Frequenza ai corsi

Non si possono frequentare contemporaneamente due corsi di recupero punti di CQC e KB e nemmeno uno di questi insieme ad un corso di recupero punti della patente di guida.

Comma 2 dell’art. 6 (entrerà in vigore a seguito del DM da adottarsi entro il 9/2/2011): nel caso di non ammissione all’esame la comunicazione di decurtazione del punteggio sarà restituita  al titolare; se il conducente non sarà ammesso all'esame oppure sarà bocciato, potrà ripetere la prova anche ogni 30 giorni e fino ad un anno dalla data del primo esame.

A cura dell'Ing. Antonio Salvatore Tempesta