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Pubblicato il 31-08-2011

Sull'illegittimità del provvedimento di revisione della patente in mancanza di comunicazione della decurtazione di punti.

L’obbligo per l’attività amministrativa di informarsi, in primis al principio di ragionevolezza quale canone ermeneutico principale nell’interpretazione del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost. e, fra gli altri, ai principi di pubblicità e trasparenza – come disposto dalla L. 241/90 – è alla base della decisione ivi pubblicata e assunta recentemente dal T.A.R. Puglia.

Se il potere attribuito all’Amministrazione procedente – nella fattispecie la Motorizzazione Civile – è giustificato solo dall’interesse pubblico sotteso al garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale (art. 1 C.d.S.) ; e se tale potere può essere esercitato solo nel rispetto del binario che la legge traccia; allora non può essere considerato ragionevole e conforme alla tutela del contraddittorio quel provvedimento di revisione della patente ex art. 126 bis comma 6 che venga disposto: a) in violazione dell’art. 126 bis comma 3 C.d.S., il quale impone all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio; b) e, che, in mancanza di sussistenza di tale presupposto impedisca, conseguentemente, al soggetto interessato la possibilità di frequentare i corsi d’aggiornamento per il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione, come normativamente previsto.

L’interesse legittimo, dunque, del privato cittadino ad essere messo nelle condizioni di poter dimostrare di non costituire un pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza delle persone non può essere sacrificato ove l’Amministrazione procedente agisca in difetto dei presupposti legali giustificativi del proprio potere, tanto più che è interesse pubblico altrettanto stringente quello di porre gli abilitati alla guida nelle condizioni di frequentare i predetti corsi di recupero per alimentare “il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada"; viceversa, il provvedimento amministrativo emesso al di fuori dei presupposti di legge, non potrà che essere annullato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2010, proposto da:

P.D.D., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

della nota 8.10.2010 n. 74 dell'Ufficio Provinciale di Lecce della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata alla ricorrente in data 15.10.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 27.7.2010 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.", quest'ultima mai notificata alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Valeria Pellegrino in sostituzione di Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l'Avv. dello Stato Pedone per l'Amministrazione resistente;

Svolgimento del processo

In data 15 ottobre 2010, era notificato alla Sig. P.D.D. il provvedimento 8 ottobre 2010 prot. n. 74/10 dell'Ufficio Provinciale di Lecce del Ministero delle Infrastrutture e TrasportiDirezione Generale per la Motorizzazione che disponeva la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica della patente di guida della stessa, sulla base della seguente motivazione: "Vista la comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida in data 27.07.2010, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla S.V.; Considerato che il citato art. 126bis, al comma 6, dispone che, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 del d.l.vo 285/92".

Il provvedimento di revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica della patente di guida era impugnato dalla ricorrente per violazione di legge, violazione art. 126bis e 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, violazione art. 6 d.m. 29/07/2003 n. 1159, eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con decreto 21 ottobre 2010 n. 794, era accolta l'istanza di tutela cautelare monocratica presentata da parte ricorrente, fino alla camera di consiglio del 17 novembre 2010; con ordinanza 17 novembre 2010 n. 901, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sulla base della seguente motivazione: "considerato: -che, allo stato, non risulta dimostrata la comunicazione alla ricorrente delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate; -che quindi, nella fattispecie, è stata violata la previsione dell'art. 126bis, 3° comma del Codice della strada (che impone all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l'obbligo di comunicare agli interessati "ogni variazione di punteggio") e, soprattutto, è stata resa concretamente impossibile la frequenza dei "corsi di aggiornamento" previsti dal successivo quarto comma della previsione citata, che consentono agli interessati il recupero di una parte del punteggio oggetto di decurtazione".

All'udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 17 novembre 2010 n. 901), la Sezione non ha, infatti, motivo per discostarsi dalla giurisprudenza che ha rilevato l'illegittima dei provvedimenti di revisione della patente di guida ex art. 126bis, 6° comma del d.lgs. 285 del 1992 (a seguito quindi della perdita totale dei punti attribuiti ad ogni titolare di patente), "laddove il ricorrente non abbia mai ricevuto, dalla Motorizzazione, alcuna comunicazione relativa ad una ulteriore decurtazione di punteggio: le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi del citato comma 6 bis, potendo in questo modo l'interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse (v. art. 6, d. m. 29 luglio 2003)" (T.A.R. Veneto, sez. III, 21 settembre 2010, n. 4880; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 667).

La soluzione giurisprudenziale in discorso appare, infatti, profondamente aderente al "sistema delineato dall'art. 126bis del d.lgs. n. 285 del 1992,... (che prevede una sistematica complessiva in cui) ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 667).

Nella vicenda che ci occupa, l'Amministrazione resistente non ha dimostrato l'avvenuta comunicazione alla ricorrente delle singole decurtazioni di punti disposte a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate, neanche dopo la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione; deve pertanto ritenersi che le dette comunicazioni non siano mai state effettuate, con evidente lesione della possibilità per la ricorrente di frequentare i corsi di recupero e conseguenziale illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento provvedimento 8 ottobre 2010 prot. n. 74/10 dell'Ufficio Provinciale di Lecce del Ministero delle Infrastrutture e TrasportiDirezione Generale per la Motorizzazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/