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Pubblicato il 03-03-2016

NOTIZIA FLASH - introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

In attesa che la pubblicazione della Gazzetta ufficiale diventi operativa si pubblica sull' argomento in oggetto quanto di seguito:

 

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 24/03/2015

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 

  1. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

NT

La Commissione

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di

omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

  1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può  superare gli anni diciotto.»

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale

Art, 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1.L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

  1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
  2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
  3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
  4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

A cura del Resp. Autosc. ACP Modena rag.Marco Carnevali