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Pubblicato il 12-03-2014

Quid iuris se il conducente declina un nome falso agli Agenti Accertatori per paura di perdere il posto di lavoro?

Con questa interessante pronuncia la Suprema Corte risolve in senso negativo la censura proposta dal Ricorrente in punto di non contestabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p. n. 2, vale a dire l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato, per il caso in cui il conducente all’atto di rifiutare l’accertamento per la contravvenzione ex art. 187 C.d.S., mediante prelievo di liquidi biologici, declini false generalità, rendendosi responsabile anche del delitto p. e p. all’art. 496 c.p..

Statuisce, a tal proposito, la Sezione Quinta Penale che aver declinato le false generalità non per sottrarsi alla pena per altro reato, ma soltanto per il timore di perdere il posto di lavoro appena trovato con fatica, non esime dall’applicazione dell’aggravante predetta, in quanto sussiste “evidente collegamento eziologico in base al quale la perdita del posto di lavoro sarebbe appartenuta al novero delle conseguenze della responsabilità derivante dalla violazione del citato art. 187 C.d.S.: per cui è innegabile che alla falsità personale il L. si sia indotto proprio per conseguire ... l'impunità di un altro reato”.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE


Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-10-2013) 30-01-2014, n. 4627

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -

Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere -

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -

Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/11/2012 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza in data 12 novembre 2012 la Corte d'Appello di Brescia, così riformando su appello del Procuratore Generale la sentenza parzialmente assolutoria emessa dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto L.G. responsabile, oltre che del delitto ex art. 496 cod. pen., cui ha ritenuto applicabile l'aggravante teleologia, anche della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8; ha rideterminato consequenzialmente la pena e disposto la sospensione della patente di guida del L..

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo censure riconducibili a due motivi.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, impugnando la condanna per la contravvenzione, nega la sussistenza del dolo, assumendo di essersi rifiutato di sottoporsi ai prelievi ematici non per sottrarsi alla responsabilità che sarebbe derivata dall'esito delle analisi, ma per l'inutilità di sottoporvisi, dato che era certa la positività derivante dall'assunzione del metadone, già accertata dai verbalizzanti.

2.2. Col secondo motivo contrasta la disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 al delitto di false dichiarazioni sull'identità personale, assumendo di aver declinato le false generalità non per sottrarsi alla pena per altro reato, ma soltanto per il timore di perdere il posto di lavoro appena trovato con fatica.

 

Motivi della decisione

 

1. Il primo motivo è destituito di fondamento.

1.1. L'assunto a tenore del quale sarebbe superfluo ricorrere all'analisi ematica quando l'assunzione di sostanze stupefacenti risulti dalla positività degli accertamenti effettuati su strada (nel caso specifico a mezzo DrugTest), s'infrange nel preciso dettato dell'art. 187 C.d.S.: il quale, al comma 3, espressamente dispone che si faccia luogo al prelievo di liquidi biologici proprio "quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".

1.2. Sussistevano dunque, nel caso di specie, i presupposti perchè il L. fosse giuridicamente obbligato a sottoporsi al prelievo ematico; onde il rifiuto da lui opposto, motivato da ragioni non sostenibili secondo diritto, ha concretato la contravvenzione di cui al già citato art. 187 C.d.S., comma 8.

2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo.

2.1. Il ricorrente pretende di accreditare la tesi secondo cui la finalità da lui perseguita nel declinare le false generalità non sarebbe stata quella di evitare le conseguenze che sarebbero derivate dal rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico, bensì quella di conservare il posto di lavoro faticosamente ottenuto; ma così argomentando sembra perdere di vista l'evidente collegamento eziologico in base al quale la perdita del posto di lavoro sarebbe appartenuta al novero delle conseguenze della responsabilità derivante dalla violazione del citato art. 187 C.d.S.: per cui è innegabile che alla falsità personale il L. si sia indotto proprio per "conseguire ... l'impunità di un altro reato", secondo il lessico dell'art. 61 c.p., n. 2), correttamente applicato dalla Corte d'Appello di Brescia.

3. Il rigetto del ricorso, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui argomentato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014

 

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/