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Pubblicato il 28-01-2015

Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi.

Le nuove imprese che, dal 1° gennaio 2015, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche mediante assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente, però, ai primi due anni di esercizio della professione, in ragione dell'assenza - nelle imprese di nuova costituzione - di una contabilità da asseverare e delle difficoltà per tali imprese di ricorrere a garanzie fideiussorie.

Di seguito la Circolare del 28/01/2015 - Prot. 1807 - Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
 
 Prot. n. 0001807
Roma, 28 gennaio 2015
 
OGGETTO:
Legge 23 dicembre 2014, n.190,articolo 1,comma 251-Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi.
 
In relazione all'oggetto e al fine di fornire i necessari chiarimenti in esito alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015, si fa presente quanto segue.
 Come è noto, ai fini dell'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi di persone o di merci con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t, il combinato disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1071/2009 e del decreto legge 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, prevede il necessario possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e stabilimento, nonché la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, mediante la prova della disponibilità di un capitale o di riserve per un valore di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per ogni ulteriore veicolo utilizzato.
Con specifiche circolari e note interpretative, questa Amministrazione ha chiarito le modalità per l'attuazione delle predette disposizioni, prevedendo, allo stato, la possibilità di dimostrare il requisito in parola, in alternativa alla certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, mediante attestazione fideiussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati, ovvero mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale.
Da ultimo, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato disposto che le nuove imprese che dal 1° gennaio 2015 presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche mediante assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente, però, ai primi due anni di esercizio della professione, in ragione dell'assenza - nelle imprese di nuova costituzione - di una contabilità da asseverare e delle difficoltà per tali imprese di ricorrere a garanzie fideiussorie.
Con la citata norma, inoltre, è stato precisato che a decorrere dal terzo anno di esercizio della professione il predetto requisito può essere comprovato esclusivamente mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, in alternativa, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa - da intendersi rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni, o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi, con esclusione, quindi, delle polizze assicurative di responsabilità professionale. Inoltre, è stato previsto che dette polizze, ove presentate ai competenti uffici entro il 31 dicembre 2014, debbano essere ritenute valide fino alla prima scadenza delle stesse, senza tenere conto di qualsiasi eventuale clausola di tacito o espresso rinnovo.
 
Tutto ciò premesso, appare opportuno fornire alcune precisazioni in ordine all'applicazione delle suddette disposizioni.
 Anzitutto si ricorda che le predette attestazioni sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa debbano essere ritenute valide ove esse siano rilasciate da banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari appositamente autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.
 Inoltre, va tenuto in debito conto che l'entrata in vigore della citata legge n. 190/2014, a causa della sua immediata efficacia alla data di pubblicazione, non ha di fatto consentito agli interessati di effettuare le opportune scelte organizzative al fine di adeguarsi correttamente e tempestivamente alle nuove disposizioni. Si evidenzia, inoltre, che le polizze assicurative di responsabilità professionale già stipulate alla data di entrata in vigore della predetta norma sono state comunque emesse nel rispetto delle previgenti disposizioni.
 Conseguentemente, nel rispetto del principio del legittimo affidamento, appare necessario ritenere che le polizze di responsabilità professionale stipulate per la dimostrazione del requisito in parola entro il 31 dicembre 2014, debbano essere accettate dai competenti uffici anche se presentate successivamente a tale data ed entro un periodo congruo individuabile in 45 giorni (pertanto non oltre il 15 febbraio 2015), ferma restando la loro validità fino all'effettiva scadenza annuale, con esclusione di tacito o espresso rinnovo. Tali polizze, qualora siano state presentate da una nuova impresa, non potranno comunque valere oltre i due anni previsti dalla norma in oggetto.
 Al fine di scongiurare, altresì, possibili disparità di trattamento tra gli operatori del settore e in relazione alla possibilità, prevista dalla norma in oggetto, di ricorrere alla polizza assicurativa di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio, si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo.
 Si sottolinea, tuttavia, che le polizze assicurative di responsabilità professionale già presentate, nonché quelle di cui ai due capoversi che precedono, che riportino una scadenza contrattuale superiore a un anno, potranno essere ritenute valide fino alla prossima scadenza annuale dell'idoneità finanziaria, con esclusione di tacito o espresso rinnovo, fatta salva la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio.
 In ordine alla dimostrazione del requisito in oggetto relativamente agli autoveicoli di nuova acquisizione, si precisa che le imprese che abbiano dimostrato l'idoneità finanziaria per l'anno in corso mediante polizza assicurativa professionale hanno facoltà di comprovare detto requisito su tali autoveicoli con la medesima garanzia integrativa, fermo restando che la scadenza di quest'ultima coincide con la scadenza annuale della polizza principale, indipendentemente dalla data indicata nella polizza integrativa stessa.
 Inoltre, si ricorda agli uffici competenti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in caso di constatazione del mancato soddisfacimento del predetto requisito all'impresa potrà essere assegnato un termine non superiore a sei mesi affinché lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.
 Si precisa, infine, che eventuali casi particolari non contemplati nella presente circolare, nonché ulteriori problematiche relative alla dimostrazione del requisito in parola, vanno trasmessi a questa Direzione Generale per le opportune valutazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi

A cura dell'Ing. Temepesta Antonio Salvatore