Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale
Circolare - 22/07/2011 - Prot. n. 17598 - Indirizzi interpretativi in materia sociale
OGGETTO: Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI  INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 17598
Roma, 22 luglio 2011
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle  Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n.  300/A/6262/11/111/20/3
Roma, 22 luglio 2011
OGGETTO: Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011 3579 del 7.6.2011.
Direttive per l'uniforme applicazione  delle sanzioni di cui all'art. 174 C.d.S.
Nel periodo di  applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 174 CDS, come modificato dalla  L. 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che  interessano in modo rilevante l'azione degli organi di controllo.
Alcune di  queste problematiche, peraltro, riguardano in modo diretto l'interpretazione  delle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, dalla cui violazione dipende  l'applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174 C.d.S. e sulle quali si è  pronunciata più volte anche la Commissione Europea attraverso decisioni e note  di orientamento per gli Stati membri.
Al fine di un'applicazione chiara ed  uniforme delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, anche in conformità  agli indirizzi e alle decisioni della Commissione Europea, è opportuno  assicurare un'interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una  coerenza di approccio tra le autorità incaricate dei controlli.
Con la  presente circolare, perciò, vengono forniti chiarimenti ed impartite direttive  di coordinamento, ai sensi dell'art. 11 comma 3 C.d.S., per rendere uniforme  l'interpretazione delle seguenti disposizioni in materia di periodi di guida e  di riposo dei conducenti professionali tenuti al rispetto del citato Reg. (CE)  n. 561/2006.
1. Calcolo della durata minima del  periodo di riposo giornaliero
Le disposizioni dell'articolo 8,  paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti devono  aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal  termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
La durata  minima del periodo di riposo giornaliero è definita, sia pure nelle differenti  opzioni possibili, dall'art. 4, lettera g), del Reg. (CE) n. 561/2006 e deve  essere osservata dal conducente pena l'applicazione delle sanzioni di cui  all'art. 174, commi 4, 5 o 6 C.d. S.
Secondo le richiamate disposizioni, un  riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non  effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non  essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di un unico  periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la  conseguente sanzione di cui all'art. 174 C.d.S., commi 4, 5 o 6 che,  naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del  riposo giornaliero.
Con la Decisione del 7.6.2011 (all. 1) la Commissione UE  ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando  quell'intervallo è minore di 7 ore, ferma restando comunque l'infrazione di  omesso riposo.
Sulla base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al  controllo, applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del  riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l'altro ha frapposto un  periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni  dell'art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non  potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo  giornaliero richiesto.
2. Modalità di calcolo delle interruzioni  in caso di guida con frequenti soste dispositivi di controllo digitali di cui  all'allegato IB del Reg. n. 3821/85 CEE, registrano attività di guida  brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di 1  minuto.
Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano  negativamente sulla durata massima dell'attività di guida del conducente, nel  caso di frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico con veicoli  dotati di dispositivo digitale, la Commissione Europea, con la nota di  orientamento n. 4 (all. 2) concede una tolleranza nel calcolo, a favore del  conducente.
La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un  minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo  di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
Si precisa che la  stessa può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle  interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7  e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006 e sempre che si abbia la prova delle frequenti  soste effettuate.
Con la modifica della voce 042 dell'all. IB del Reg.  3821/85 CEE, prevista dal Reg. (CE) n. 1266/2009 in vigore dall'1.10.2011,  l'intero minuto sarà considerato come l'attività di maggiore durata verificatasi  entro quel minuto e pertanto la predetta tolleranza non troverà più applicazione  per i tachigrafi omologati dopo detta data.
3. Spostamenti del veicolo durante  l'interruzione o il riposo giornaliero
Con la nota di orientamento  n. 3 (all. 3), la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora  vi fosse la necessità di interrompere la pausa, o il riposo giornaliero o  settimanale, disponendo che, se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva  emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di  un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea  di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa  sanzione.
La nota della Commissione fa riferimento anche a circostanze  straordinarie, per cui si ritiene che se il conducente deve interrompere la  pausa o il riposo per alcuni minuti, ad es. per spostare il veicolo al fine  anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed  improcrastinabili esigenze organizzative del terminal (che ha necessità di  liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri  autisti da destinare a tale attività), oppure per fare defluire il traffico in  un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale  interruzione non può essere considerata un'infrazione.
In tali casi, il  conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo  analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha  determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale)  prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale  annotazione manuale all'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente  disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il  terminal).
Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso  integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi  dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del  veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei  fatti indicati.
Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria  prenda in considerazione un'interruzione della pausa o del riposo solamente "per  alcuni minuti", che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento  straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi  illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo  tassativo dalla normativa comunitaria.
L'inosservanza è riconducibile alla  violazione prevista dai pertinenti commi dell'art. 174 C.d. S.
4. Obbligo di registrazione del riposo  giornaliero
L'art. 15, paragrafo 2, del Reg. 3821/85 CEE, prescrive  che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado  di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi  di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d),  devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme  all'allegato I (dispositivo analogico), essere inseriti sul foglio di  registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in  maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il  veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB  (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al  dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo".
Dalla  lettura della norma si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero  vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo (lettino), anche quando  il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di  registrazione o la carta tachigrafica.
L'inosservanza comporta la violazione  di cui all'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell'art. 174  del C.d.S. solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi  probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in  argomento.
5. Campo di applicazione del Reg. (CE) n.  561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
L'art. 3,  par.1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di  applicazione i trasporti stradali effettuati con "veicoli o combinazioni di  veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al  trasporto non commerciale di merci".
Si ha pertanto che, se l'espletamento  dell'attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare  di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non  commerciali, non vige l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.
Ove invece  il trasporto di merce sia riconducibile a un'attività espletata a fini  commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in  conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
Dagli articoli 2,  par. 1 lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006, si ricava  che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli  autoveicoli immatricolati per uso speciale, in quanto non adibiti espressamente  al trasporto merci.
I veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi  neri, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere  esentati o meno, non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n.  561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli  articoli prima citati (articolo 2, comma 1 lettera a), e articolo 3, comma 1,  lett. f), del Reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per  trasporti specifici, a norma del D.M. 20 giugno 2007, in relazione all'articolo  13, paragrafo 1, lettera h), del Reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi  l'esenzione è però limitata al territorio nazionale.
Analogamente, il citato  decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di  nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati  dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di  raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la  raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell'esenzione i  veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da  un centro di raccolta ad uno di smaltimento.
6. Compilazione del modulo di controllo  delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a  sottoscriverlo
Il conducente che guida un veicolo esente  dall'obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto  a compilare il modulo prescritto dal D. Lgs. 144/2008 al fine di giustificare le  assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli  esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere  compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida,  ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all'attività  effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di  accertamento.
Il modulo in questione, secondo le disposizioni Comunitarie, va  compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante  dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. Perciò,  l'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o  rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.
La previsione di cui  all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il  modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la  possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e  parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.
7. Attestazione del riposo  settimanale
Il modulo attestante l'assenza del conducente di cui  all'art. 12 del D. Lgs. 144/08 non serve a documentare l'effettuazione del  riposo settimanale. Nell'ambito dell'attività settimanale del conducente,  infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso  le registrazioni dell'apparecchio di controllo.
Se il conducente guida  abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione  dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per  quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in  occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di  registrazione delle giornate in cui ha lavorato.
Se il veicolo che conduce,  invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio  dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a  confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta  tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come  periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico  al momento dell'inserimento della carta.
8. Consegna dell'attestato per ferie o  malattie
L'attestato di cui al D.L.vo 144/08 deve essere consegnato  in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia.  Quando il conducente riprende l'attività di guida dopo un periodo di assenza in  luogo diverso dalla sede dell'azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la  possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro,  in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è  stata trasmessa in fax o per via telematica.
9. Frazionamento delle interruzioni  prescritte dal Reg. (CE) n. 561/2006 
L'art. 7, Reg. (CE) n.  561/2006, prescrive che: "Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il  conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che  non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da  un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30  minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da  assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma".
La  sequenza delle interruzioni richiamate nel secondo paragrafo della norma citata  è pertanto tassativa e non può essere oggetto di inversione o  modificazione.
L'inosservanza è riconducibile alla violazione di cui all'art.  174, comma 8 C.d.S.
A proposito di interruzioni e periodo di guida, è utile  ricordare che nella determinazione del "periodo di guida di quattro ore e mezza"  di cui al citato articolo 7, al termine del quale deve essere osservata  l'interruzione di almeno 45 minuti o nell'ambito del quale devono essere  intercalate le due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti, deve essere presa in  esame la sola attività di guida del veicolo e non anche le altre mansioni. Le  attività diverse dalla guida, comprese nella definizione di orario di lavoro di  cui al decreto legislativo n. 234/2007, potranno eventualmente essere valutate  per il rispetto delle disposizioni di quest'ultimo decreto.
10. Campo di applicazione del Reg. (CE)  n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto  scolastico
Il Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett.  a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di "veicoli adibiti  al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non  supera i 50 chilometri"; pertanto non sussiste l'obbligo dell'inserimento della  carta tachigrafica del conducente e di registrare l'attività di guida attraverso  il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia  superata.
Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50  chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il  conducente deve essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal D. Lgs.  144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio di  linea con percorso non superiore a 50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17:  "era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del  regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS".
Nel caso in cui un  conducente guidi un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduca  sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di  giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli  esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze deve  essere compilato, per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse  dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.
In relazione al campo di  applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un  autobus, munito di cronotachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio  regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri.
Al riguardo  giova chiarire che per "servizio regolare di linea con un percorso non superiore  a 50 chilometri" deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione  predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al  massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché  singolarmente non superiore a 50 chilometri.
Il Decreto Ministeriale 31  gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di  trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o  scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al  D.M. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere  dotati di cronotachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50  chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano  entro un raggio di 50 chilometri.
11. Decurtazione di punti nel caso di  accertamento di più violazioni all'art. 174
Dal 1° gennaio 2008, ai  sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, nel corso  dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo  di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 deve esibire  i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per  lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio  di controllo.
Data l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose  irregolarità al Regolamento (CE) n. 561/2006, relative ai tempi di guida, di  riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, irregolarità per le  quali, ai sensi dell'articolo 174, commi 5, 6, 7 e 8, è prevista la decurtazione  di punti.
Al riguardo l'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della  Strada, prevede che "qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici  punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è  prevista la sospensione o la revoca della patente".
Il dato letterale della  norma induce ad affermare che per applicare il "beneficio" di cui al citato  comma (decurtazione massima di 15 punti anche quando le violazioni commesse  prevedrebbero un punteggio superiore) si ha riguardo alla contestualità  dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state  commesse contestualmente.
Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da  effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della  sospensione o della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne  atto nel verbale di contestazione.
12. Durata massima della guida in due  settimane consecutive e soglie percentuali 
L'art. 6 comma 3 del  Reg. (CE) n. 561/2006 stabilisce che i conducenti possono guidare al massimo 90  ore nell'arco di 2 settimane consecutive. La stessa norma impone peraltro che la  durata massima di guida in una settimana non sia superiore a 56 ore. Pertanto,  il conducente può guidare fino a 56 ore in una settimana a condizione che,  sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana  successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di  guida.
Nella pianificazione dell'attività settimanale di guida dei  conducenti, occorre quindi sempre tenere conto sia della guida totalizzata nella  settimana precedente sia di quella che potrà essere la guida nella settimana  successiva; in pratica, comunque si consideri una settimana di guida, sia che  venga associata alla precedente sia che venga correlata alla successiva, non si  devono mai superare le 90 ore complessive di guida e, naturalmente, neanche le  56 ore per ogni singola settimana.
Sul punto occorre chiarire che la base di  calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale  parametrare la sanzione di cui all'art. 174, comma 7 CDS, per il superamento del  periodo di guida settimanale e bisettimanale è, rispettivamente, 56 ore e 90  ore. Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che dal 4 giugno 2010,  all'art. 8, Reg. (CE) n. 561/2006, dopo il paragrafo 6 è stato aggiunto il  paragrafo 6-bis, che deroga alla disposizione di cui al precedente par. 6, in  materia di servizi occasionali di trasporti internazionali di passeggeri,  ammettendo il rinvio del periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24  ore consecutivi al massimo, a partire dal precedente periodo di riposo  settimanale regolare, alle condizioni di cui alle successive lett. a), b), c) e  d).
13. Notificazione delle violazioni al  Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal  tachigrafo digitale
In ordine alla possibilità di notificare al  conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di  cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal  tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo  stesso, si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi  di contestazione differita dell'articolo 201 del Codice della  Strada.
Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo  scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non  compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della  pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che  l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'articolo 200, comma 1, del  Codice della Stradale, sussiste solo quando è possibile.
Resta inteso che il  download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex  articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il  termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in  solido dell'eventuale verbale di contestazione.
14. Circolazione di veicoli in aree  private e computo delle attività diverse dalla guida
La circolazione  di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle  disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006. Perciò, ad esempio, l'attività  svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette  disposizioni all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo  dell'attività di guida giornaliera. Tuttavia, poiché questa attività impegna il  conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio  tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornaliero o  settimanale.
Ciò induce a ritenere che l'attività stessa debba essere  comunque registrata. Tale registrazione, per i veicoli dotati di cronotachigrafo  analogico, può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di  registrazione in cui sia registrata l'attività come permanenza sul lavoro  (simbolo). Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, invece, l'attività di  cui trattasi può essere registrata selezionando sull'apparecchio di controllo  l'opzione "out of scope" o equivalente.
Nel computo dei periodi di guida dei  conducenti non devono essere ricompresi anche le "altre mansioni" svolte dal  conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale  dell'orario di lavoro per la verifica del rispetto dell'orario di lavoro e delle  interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.Lgs.  234/2007.
15. Gabbia di contenimento della  cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell'apparecchio di controllo  digitale
La problematica riguarda la mancanza, prevalentemente su  veicoli immatricolati in paesi comunitari diversi dall'Italia, della gabbia di  contenimento della cavetteria e del relativo sigillo, posti sul retro  dell'apparecchio di controllo digitale.
In passato si era ritenuto che  l'apposizione di sigilli nella parte posteriore fosse obbligatoria solo in  Italia e per veicoli italiani, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10  del decreto-legge 6.2.1987, n.16, convertito in legge 30.3.1987, n. 132.
Data  la natura regolamentare delle norme europee al riguardo e onde evitare  discriminazioni tra gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri  Stati, si ritiene opportuno non contestare violazioni per la mancanza o la non  integrità dei sigilli nella gabbia di contenimento della cavetteria posta sulla  parte posteriore del cronotachigrafo digitale e comunque laddove non  espressamente previsti dalle norme dei Regolamenti comunitari.
16. Corretta documentazione dell'attività  di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida  "promiscua"
Dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 15, par. 7, del  Regolamento (CEE) 3821/85, come modificato dall'art. 26 del Regolamento (CE)  561/2006, è previsto che "il conducente, quando guida un veicolo munito di un  apparecchio di controllo conforme all'allegato I - cioè un dispositivo analogico  -, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:  i) i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal  conducente stesso nei ventotto giorni precedenti, ii) la carta del conducente se  è titolare di una siffatta carta, e iii) ogni registrazione manuale e tabulato  fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti [...]".
Quando  il conducente guida, invece, un veicolo munito di un apparecchio di controllo  conforme all'allegato IB - ossia digitale , "deve essere in grado di presentare,  su richiesta degli addetti ai controlli: i) la carta di conducente di cui è  titolare; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata corso e  nei ventotto giorni precedenti, [...], e iii) i fogli di registrazione  corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in  tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo  conforme all'allegato I" - cioè analogico.
Come si può vedere, i tempi di  guida, le altre mansioni, le interruzioni e i periodi di riposo del personale  viaggiante devono essere documentati mediante la carta del conducente ogni  qualvolta questi utilizza un apparecchio di controllo digitale.
Pertanto, in  caso di guida "promiscua" nei 28 giorni - ossia conduzione di veicoli con  apparecchi analogici e digitale - il conducente in sede di controllo deve  esibire:
- i fogli di registrazione (cd. dischi) dei giorni in cui ha guidato  un veicolo dotato del sistema di registrazione analogico;
- la carta del  conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di  registrazione digitale.
Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es.  attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente  non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività  svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.
Non può  essere sanzionato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 13 novembre 1978, n.  727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe  dell'attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado, per  qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.
17. Frequenza del riposo giornaliero e  "multipresenza" 
Come è noto, il numero di ore nell'arco del quale  deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti  presenti a bordo del veicolo: entro 24 ore dal termine del precedente periodo di  riposo giornaliero o settimanale se alla guida vi è un solo conducente; entro le  30 ore successive quando, invece, sono presenti a bordo più conducenti che si  alternano alla guida (c.d. multipresenza). Per potersi considerare  "multipresenza", e quindi disporre di un ambito temporale di riferimento più  ampio, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per  tutta la durata del viaggio. L'unica limitata deroga a tale obbligo è prevista  dall'articolo 4, lettera o), del Regolamento (CE) n. 561/2006, che consente di  considerare "multipresenza" il caso in cui il secondo conducente non si trovi a  bordo del veicolo per la prima ora dall'inizio del viaggio
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE  GENERALE
Giuffrè Finocchi
Allegato 1 alla circolare del  22.7.2011 n. 17598
Decisione di esecuzione della Commissione UE 7.6.2011
Allegati 2, 3 e 4 alla circolare del 22.7.2011 n. 17598: omissis