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Pubblicato il 03-11-2017

Quando la mancata prova della ricevuta attestante l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito (C.A.D.) comporta l’annullamento della cartella esattoriale

Quando la mancata prova della ricevuta attestante l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito (C.A.D.) comporta l’annullamento della cartella esattoriale.

Con questa recente sentenza n. 8433/2017, la Corte di Cassazione, Sezione V civile, ha chiarito che la mancata prova, ad opera della Pubblica Amministrazione, del perfezionamento di una notifica attraverso la produzione in giudizio della ricevuta della CAD determina la annullabilità della cartella esattoriale impugnata.

Nel caso di specie, il contribuente era stato ritenuto dal CTR di Campania esentato dal pagare l’importo richiesto da Equitalia Sud S.p.a., con la cartella esattoriale impugnata, stante la mancata produzione in giudizio di documentazione atta a sostenere la correttezza della notifica effettuata.

Contro tale sentenza, Equitalia Sud S.p.a. proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione che, tuttavia, ribadisce quanto già detto nel precedente giudizio.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la prova data dal Fisco non è determinante ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria riportata nella predetta cartella esattoriale. Di fatti, manca agli atti la prova dell'avvenuta notifica ex artt. 140 e 149 c.p.c., ovvero la prova attestante l'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito a seguito dell'infruttuoso primo accesso, per essere il destinatario momentaneamente irreperibile

Va del resto precisato che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 25, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c.,… sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte Costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)”.

Di conseguenza, posto la mancanza della prova della regolare notifica della cartella, con produzione in giudizio della ricevuta dell’esito della CAD, il ricorso è da dichiararsi  inammissibile.

Pertanto, in conclusione qualora la Pubblica Amministrazione, dopo la relativa costituzione. non dia prova in giudizio dell’avvenuta notifica del provvedimento per cui si discute, con la produzione della avviso di ricevimento (con data di spedizione) congiuntamente alla ricevuta di effettivo ricevimento, il predetto provvedimento deve essere annullato.

A cura dello Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/

 

Corte di Cassazione

Sentenza n. 8433 del 31 marzo 2017

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 82 del 2011 la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP, ha accolto l’appello del contribuente, annullando la cartella di pagamento per nullità della notifica attesa la mancata comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata del messo dell'avvenuta notifica dell'atto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione EquitaIia Sud Spa con tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente, nonché l'Agenzia delle Entrate che aderisce alle censure del ricorrente.

Il collegio delibera l'utilizzazione di motivazione semplificata.

Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo Equitalia Sud Spa denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art. 37, comma 27, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, trattandosi di norme non pertinenti alla notifica a persona irreperibile. Con il secondo denuncia nuovamente la violazione dell'art. 37 cit., in quanto applicato retroattivamente. Con il terzo motivo, infine, denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, non applicato dalla CTR.

4. I motivi, il cui esame può effettuarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, ha omesso di trascrivere la relata di notifica della cartella impugnata, sulla quale si fonda l'intera contestazione, ossia se nella specie ricorressero le condizioni per ritenere, come da esso sostenuto, che l'irreperibilità del contribuente fosse assoluta e non, come ritenuto dalla CTR - per la quale il messo, sulla base della mera assenza del contribuente, sia pure in due accessi, si è limitato a procedere nelle forme ex art. 60 cit. e non ex art. 140 c.p.c. - , solo relativa, sì da consentirne la valutazione da parte della Corte.

Va del resto sottolineato, sul punto, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012).

5. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore del resistente C. Srl.

Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i motivi del ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del resistente C. Srl che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre accessori. Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle entrate.

 

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A cura dello Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/