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Pubblicato il 15-05-2013

Circolare - 15/05/2013 - Prot. 1878/DGT/NO - Docenti corsi CQC - Chiarimenti

Oggetto: Corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) - Circolari ministeriali prot. 510 del 10 gennaio 2012 e prot. 24094/8.3 del 11 settembre 2012 - Chiarimenti

Prot. 1878/DGT/NO
Milano, 15/05/2013

In riferimento alla normativa ministeriale contenente istruzioni sulle modalitàdi svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, a motivo delle innumerevoli richieste di chiarimento sui docenti che possono essere incaricati dello svolgimento delle lezioni cosiddette "frontali" previste per ciascun modulo, quando si utilizzino strumenti didattici multimediali, si chiarisce quanto segue:

- il D.M. 16 Ottobre 2009 prevede che i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, oltre che dai soggetti già in possesso di nulla osta o autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale (autoscuole/centri di istruzione automobilsitica o enti di formazione) possano essere effettuati anche dalle aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e limitatamente ai propri dipendenti.

Tali aziende devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle medesime figure professionali (con esclusione dell'istruttore), di cui devono dotarsi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale le autoscuole e gli enti (cioè di insegnante di teoria, medico specialista, esperto in organizzazione aziendale) "salvo che non svolgano interamente il corso di formazione con lezioni registrate su supporto multimediale" (art. 3 comma 7 del citato D.M.) perché in tale caso è necessaria e sufficiente la presenza del responsabile del corso.

Come prescrive, infatti, il successivo art. 13 al comma 4, a prescindere da chi sia il soggetto che eroghi il corso di formazione periodica (cioé: autoscuola, centro di istruzione, ente, azienda di trasporto) "durante il corso svolto con il sistema multimediale è sempre presente il responsabile del corso", il quale può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso, purché sia "in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale" nonché "dei requisiti di anzianità" previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi per il conseguimento della CQC.

In pratica il responsabile del corso verrebbe a coincidere una figura che non solo assolve ai compiti tipici dell'incarico (gestione delle comunicazioni alla Motorizzazione, dichiarazioni di conformità del pacchetto multimediale ai programmi, vigilanza sulla regolarità del corso, ecc. ) ma che di fatto presenzia alle lezioni svolte con il sistema multimediale, per evitare che diventi una forma di e-learnign, vietata dalla norma.

Se il legale rappresentante non fosse in possesso dei requisiti professionali e di anzianità richiesti, dovrà delegare, quale responsabile del corso, una persona titolare dei predetti requisiti.

Uniformando la disciplina dei corsi di formazione periodica a tutti i soggetti che possono erogarli, è evidente che il Ministero abbia voluto solo evidenziare che quando si svolge un corso di formazione periodica con il sistema multimediale (e tale modalità identifica il corso nella sua interezza, anche se due ore per ciascun modulo devono essere svolte frontalmente) dovrà essere presente il responsabile del corso che può essere, indifferentemente, un docente con la qualifica di insegnante in possesso di abilitazione, o un esperto in materia di organizzazione aziendale o figure equiparate, in possesso dei requisiti di anzianità previsti per l'esercizio dell'attività di docente nei corsi di qualificazione iniziale che potrà curare, evidentemente, anche le lezioni frontali a prescindere dall'argomento.

Se così non fosse, esisterebbe una disciplina differenziata per lo svolgimento dei corsi di formazione periodica tra le aziende di trasporto pubblico e gli altri soggetti che possono effettuare i corsi, più favorevole alle prime, e non si comprenderebbe, inoltre, a chi dovrebbero essere affidate le lezioni frontali del programma di competenza del medico.

Resta inteso che autoscuole, centri di formazione e gli enti debbano dotarsi di tutti i docenti richiesti per i corsi di formazione iniziale, poiché non esiste per tali soggetti un'autorizzazione limitata ai soli corsi per il rinnovo della CQC come avviene per le aziende di autotrasporto.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Garrisi



A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore