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Pubblicato il 12-12-2013

Esami di guida svolti con veicoli a due ruote privi di indicatori di direzione.

Circolare - 12/12/2013 - Prot. n. 30488 - Esami con veicoli a due ruote senza indicatori di direzione

OGGETTO: Esami di guida svolti con veicoli a due ruote privi di indicatori di direzione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 30488
Roma, 12 dicembre 2013

OGGETTO: Esami di guida svolti con veicoli a due ruote privi di indicatori di direzione. 

Alcuni Uffici Motorizzazione civile hanno chiesto alla scrivente Direzione se sia ammissibile sostenere l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida della categoria AM o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione.

Com'è noto l'articolo 154, comma 2, del Codice della strada, espressamente stabilisce che, qualora il veicolo sia privo degli appositi indicatori luminosi di direzione "il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare".

Il disposto normativo, pertanto, nel prevedere la possibilità che veicoli privi dei previsti indicatori di direzione possano regolarmente circolare, disciplina il comportamento che, nell'ipotesi di specie, il conducente deve osservare in caso di cambiamento di direzione o di corsia o di altre manovre indicate nel primo comma del citato articolo 154 del CdS.

Ciò premesso, qualora si accedesse ad una interpretazione intesa a consentire l'effettuazione di esami per il conseguimento della patente di guida della categoria AM o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione, allora dovrebbe concludersi che tale possibilità sussiste in sede di esame, anche per veicoli privi degli indicatori di direzione di qualunque categoria: per un verso, infatti, il citato l'articolo 154, co. 2, non delimita ai solo ciclomotori e motocicli il proprio ambito applicativo; per altro, poi, le prescrizioni di cui all'allegato II lettera B, punto 5, della direttiva 2006/126/CE e succ. mod., come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, in materia di "criteri minimi" che devono soddisfare i veicoli in sede di esame, non fanno mai espresso riferimento agli indicatori di direzione.

La soluzione intesa a consentire lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria AM o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione non appare sostenibile sia sotto un profilo della sicurezza della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida, sia dal punto di vista giuridico.

Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, qualora la prova di guida avvenisse con ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione il candidato sarebbe obbligato a segnalare cambi di direzione o l'arresto del veicolo con le modalità di cui al citato comma 2, dell'articolo 154, con evidenti rischi in ordine alla stabilità del veicolo alla cui guida, di tutta evidenza, è preposto un candidato non ancora in possesso della patente di guida. A conferma di quanto sopra esposto si evidenzia che con il decreto n. 59 del 2011, ed in ultimo con il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013, Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2, A, anche speciali, la disciplina in materia è ispirata, non solo alla verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento della patente di guida ma, altresì, a garantire la tutela della sicurezza del candidato (vedi l'introduzione di specifiche prescrizioni relative alle aree destinate alla effettuazione dei percorsi di prova, fino alla indicazione dell'abbigliamento tecnico che il candidato deve indossare durante la prova stessa).

Pertanto, appare evidente la non estensibilità della disciplina e delle condizioni riguardanti la circolazione stradale rispetto a quelle relative all'effettuazione degli esami di guida sottoposti, questi ultimi, ad un regime giuridico ed a prescrizioni tecniche specifiche a fronte di una disciplina generale del codice riguardante la circolazione stradale.

Sotto il secondo aspetto tale interpretazione è anche incoerente con la disciplina sulla verifica delle capacità e dei comportamenti di guida: ed infatti, tra i comportamenti di cui alla ''preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale" è sempre richiesto, tra l'altro, di effettuare un controllo a caso degli indicatori di direzione (cfr. all. II, lettera B, punti 6.1.2, 7.1.4 e 8.1.3). Peraltro, laddove la direttiva ha voluto intendere uno dei suddetti comportamenti quale opzionale, rimesso cioè alla effettiva presenza del dispositivo sul veicolo, ciò ha fatto riportando la seguente dicitura "(se presente)" (così, ad esempio, per l'interruttore di emergenza sui motocicli di categoria A1, A2 ed A).

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non è consentito svolgere la prova d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria AM o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore