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Pubblicato il 16-12-2014

Conseguimento della qualificazione CQC da parte del personale militare

Circolare - 16/12/2014 - Prot. n. 28710 - CQC per personale militare

Oggetto: Conseguimento della qualificazione CQC da parte del personale militare.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Prot. 28710/8.7.6
Roma, 16 dicembre 2014

Oggetto: Conseguimento della qualificazione CQC da parte del personale militare.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 recante "Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244" dispone, all’art. 11, comma 2: "All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.»"

Alla luce di detta norma - in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di conseguimento della qualificazione CQC - si consente, ai titolari delle patenti militari delle suddette categorie, di sostenere l’esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 286/2005 senza obbligo di frequenza del corso di qualificazione iniziale.

L'ammissione all'esame è, in ogni caso, subordinato alla conversione della patente militare in civile ai sensi dell'art. 138 del codice della strada, che deve avvenire secondo procedure e termini prevista dall’art. 138, comma 5, del codice della strada.

Il titolare di patente di guida comprendente le categorie valide sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, per conseguire entrambe le qualificazioni CQC dovrà sostenere gli esami specifici previsti per ogni singola abilitazione.

Nel caso di esito positivo dell'esame, al conducente sarà rilasciata una nuova patente sulla quale sarà apposto, in corrispondenza della relativa categoria, il codice unionale "95".

La procedura prevista dalla presente circolare sarà in vigore a far data 11 gennaio 2015.

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore