Autotrasporto: riposo compensativo, precisazioni dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha precisato, con Circolare n. 7136 del 29 aprile 2015, che il riposo compensativo - da effettuare, secondo Regolamento Ue, dopo un periodo di riposo settimanale ridotto ed entro la fine della terza settimana successiva - non può essere frazionato nell’arco delle 3 settimane ma va fruito in una sola volta, agganciandolo ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
A giudizio del Ministero non si può giustificare un’applicazione della norma diversa da quella in vigore nella maggior parte dei Paesi della Ue, considerando anche che la Corte di Giustizia, chiamata a decidere su questioni simili, ha affermato che il testo di una disposizione non può considerarsi isolatamente, ma va “interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali”.
Il Ministero ha invitato gli uffici ispettivi ad uniformarsi a questa interpretazione, sanzionando la compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.174, comma 7, secondo periodo del codice della strada: “Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.686”.
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore