Circolazione stradale - Artt. 142, 200 e 201 del Codice della Strada - Accertamento della velocità - Utilizzo dei dispositivi - Modalità - L'art. 4 del d.l. n. 121/2002 (tratti di strada dove l'autovelox può operare in deroga la principio della contestazione immediata) non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis.
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 1014 del 17/01/2011
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di (OMISSIS) con sentenza del 22 luglio 2008, notificata il 23 ottobre 2008, rigettava l'appello proposto dal comune di (OMISSIS) avverso T. R. per la riforma della sentenza resa il 26 maggio 2006 dal giudice di pace di (OMISSIS), con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dall'opponente in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art.
Rilevava che la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo apparecchio velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata; che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce la regola, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella specie deduceva che la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza. Il Tribunale riteneva, inoltre, che l'amministrazione non aveva prodotto in causa prova del certificato di omologazione del dispositivo elettronico utilizzato, indispensabile per dare dignità di prova all'accertamento effettuato con detto strumento.
Il comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19 dicembre 2008, imperniato su quattro motivi.
L'opponente è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato decreto-legge non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art.
Il Comune formula il seguente quesito di diritto: "Dica
Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire "che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art.
Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e
Ed inoltre va rilevato che, a fronte dell'affermata possibilità di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio (Cass. 19032/08; 24355/06).
Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente: a) violazione dell'art.
La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte.
Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata. Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata,
Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. (Cass. 17361/08).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria; parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.
P.Q.M.