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Pubblicato il 05-03-2012

Formazione periodica per il rinnovo di validità.

Circolare - 05/03/2012 - Prot. n. 6239 - Formazione periodica per il rinnovo di validità

OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Prot. n. 6239 del 5 marzo 2012

 

OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.

Come è noto, la Direzione generale per la Motorizzazione ha indetto un tavolo tecnico con codeste associazioni al fine di rivedere, alla luce di mutate esigenze di diritto e di fatto, il complesso della normativa in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti adibiti al trasporto professionale di persone o merci.

In sede di valutazione delle prime istanze rappresentate al predetto tavolo, la suddetta Direzione ha altresì ravvisato la necessità di intervenire nella stessa materia anche in un'ottica di coordinamento con la disciplina che, in materia di patenti, sarà applicabile dal 19 gennaio 2013, giusta recepimento della direttiva comunitaria 2006/126/CE ad opera del decreto legislativo n. 59/2011. Pertanto - stante anche l'impegno degli stessi uffici sul fronte dei decreti legge e dei rispettivi DDL di conversione - una prossima convocazione di codeste associazioni non sarà possibile prima della fine del mese corrente.

Peraltro, è altresì noto che, a far data dal 9 marzo p. v., potranno essere avviati i primi corsi di formazione periodica per i conducenti titolari di CQC per il trasporto di persone: in tale occasione è stata rappresentata la problematica delle 14 ore di formazione periodica relativa al trasporto di merci che, a normativa vigente, dovrebbero essere frequentate dai conducenti titolari di entrambe le abilitazioni di CQC.

Infatti, l'attuale disposto dell'articolo 13, comma 2, del citato decreto dispone che i titolari di CQC che abiliti tanto al trasporto di persone quanto di merci debbano frequentare, ai fini del rinnovo di validità della stessa, un corso di 49 ore composto da 21 ore di lezioni afferenti ad entrambe le tipologie di trasporto (parte comune) ed ulteriori 14 ore di lezione per ciascuna delle singole tipologie (14 h per parte specialistica merci e 14 h per parte specialistica persone).

Come anticipato per le vie brevi, questa Amministrazione ritiene doveroso conformare il diritto interno alla previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2003/59/CE, nella parte in cui espressamente prevede che i conducenti che abbiano seguito un corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC per una determinata tipologia di trasporto siano esonerati dalla frequenza di analogo corso per l'altra tipologia.

L'imminente avvio dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone ha imposto a questa Amministrazione di provvedere, alla necessaria modifica del DM 16 ottobre 2009, in termini di coerenza con il diritto comunitario senza poter ulteriormente attendere gli esiti dei lavori del tavolo tecnico.

Ciò posto - ed al fine di scongiurare che l'imminente avvio di corsi di formazione periodica per titolari di CQC per il trasporto di persone (titolari al contempo anche dell'abilitazione per, il trasporto di merci), possa pregiudicare questi ultimi sì da obbligarli, in vigenza dell'attuale articolo 13, comma 2, alla frequenza di ulteriori ore di corso - in data 1 marzo 2012 è stato trasmesso all'Ufficio Legislativo uno schema di decreto di cui all'oggetto.

Dell'iter dello stesso si è raccomandata ogni possibile urgenza al fine di assicurarne la pubblicazione entro la data del 9 marzo p.v.: tuttavia, si fa sin d'ora presente, che il comma 3 dell'unico articolo che compone il decreto in parola, assicura che le modifiche normative introdotte "si applicano anche ai primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all'articolo 13, comma 10, primo periodo", dello stesso decreto, e quindi a tutti i corsi che saranno avviati a decorrere dalla predetta data del 9 marzo.

Nelle premesse di tale decreto, nonché nella relazione illustrativa, si dà atto che ulteriori interventi modificativi del citato DM 16 ottobre 2009 seguiranno agli esiti del tavolo tecnico.

Tanto premesso per opportuna conoscenza, si fa riserva di convocare codeste associazioni previo inoltro ai rispettivi indirizzi e-mail di uno schema di decreto recante le ulteriori modifiche del DM 16 ottobre 2009.

Il Capo del Dipartimento
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

 

A cura dell'Ing. Antonio Salvatore Tempesta