Servizi Soci
Autoscuola Autoscuola
Sede Sede
Servizi al Cittadino Servizi al Cittadino
Autodromo
Red Carpet
Pubblicato il 22-11-2010

Autoveicoli, confisca, sanzioni amministrative, depenalizzazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE - Sentenza 06 ottobre – 22 novembre 2010, n. 41080

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari ricorre in cassazione avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo, in data 1.07.2009, ex art. 444 c.p.p. nei confronti di L.R.C. in ordine al reato di cui all'art. 186 c.p.p., comma 2.

Si denuncia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca obbligatoria del veicolo.

Con richiesta scritta il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Osserva questa Corte che le doglianze sono fondate.

In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue.

Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 142 sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222 nuovo C.d.S. le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.

Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato va disposta la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. 4, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione penale, sez. 6, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;

Cassazione penale, sez. 4, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi; Cassazione penale, sez. 4, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi; Cassazione penale, sez. 4, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci; Cassazione penale, sez. 6, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4, 27 marzo 1997, n. 3254).

Per quanto riguarda la omessa confisca del veicolo vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo.

La disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

Nonostante la normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta, com'è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2"). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all'art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicchè l'art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell'illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art. 1.

Sez. Un., Rv. 197698 ... .

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anzichè penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato.

Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio affinchè venga disposta la confisca amministrativa.

Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato).

In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni amministrative.

Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest'ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa, non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).

In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà anche applicare l'analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei limiti di legge ed alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bari.