Servizi Soci
Autoscuola Autoscuola
Sede Sede
Servizi al Cittadino Servizi al Cittadino
Autodromo
Red Carpet
Pubblicato il 30-03-2014

Il patteggiamento con sostituzione pena nei lavori di pubblica utilità? La Cassazione prende posizione su confisca del veicolo e sospensione della patente di guida.

La recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità di cui infra affronta, con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie, in modo estremamente preciso, due questioni di preliminare importanza, qualora il procedimento penale per il reato p. e p. all'art. 186 C.d.S. comma 2 lett. c) si concluda con l'emissione di sentenza a pena patteggiata, sostituita nei corrispondenti lavori di pubblica utilità.

I Consiglieri della Quarta Sezione, in primo luogo, affermano che la confisca obbligatoria dell'autovettura di proprietà del reo ovvero di proprietà ignota, eccetto dunque il caso in cui sia sia accertata la proprietà di persona estranea dal reato, è sempre disposta con l'emissione della sentenza a pena patteggiata. A tal fine, si statuisce, che a nulla rileva la circostanza, come nel caso di specie, costituita dalla concessione della sostituzione della pena nei corrispondenti lavori di pubblica utilità, cui consegue, al positivo svolgimento, la revoca della confisca stessa.

In secondo luogo è precisato che la riduzione fino ad un terzo della pena, di cui all'istituto dell'applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p., non è beneficio che trova cittadinanza in punto di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora il reato oggetto di condanna sia la contravvenzione ex art. 186 C.d.S., essendo che "tale interpretazione della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dallo stesso art. 222, comma 2 solo per il reato di omicidio colposo".

A parere di Chi scrive, premesso l'obiter dictum della pronuncia che ribadisce la competenza del Giudice penale ad irrogare anche le sanzioni amministrative accessorie, così qualificate per tramite delle innovazioni di cui alla L. 120/2010, il rischio insito nell'affermazione che la confisca dell'autovettura e la sospensione della patente di guida non possano essere sospese e/o pretermesse, all'atto dell'emissione della sentenza a pena patteggiata sostituita nei lavori di pubblica utilità, è quello di rendere inefficaci e/o, comunque, differiti ad un tempo eccessivo rispetto all'accertamento del fatto i benefici di questi ultimi (revoca della confisca, riduzione della metà del periodo di sospensione della patente di guida).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2014) 05-03-2014, n. 10540

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -

Dott. MARINELLI Felicett - rel. Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

Dott. CIAMPI Francesco Mar - Consigliere -

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO;

nei confronti di:

P.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2060/2012 TRIBUNALE di GROSSETO, del 18/01/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Riello che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

 

1. Il Tribunale di Grosseto Grappa ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c) e comma 2 sexies in relazione alla guida di un'auto, commesso il (OMISSIS). La pronunzia ha convertito la pena il lavoro di pubblica utilità.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta la mancata confisca dell'auto condotta dall'imputato, appartenente allo stesso come emerge dagli atti di polizia, nei quali viene indicato come obbligato in solido e quindi proprietario del veicolo.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente, a seguito del patteggiamento, è stata ridotta di un terzo pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Nella sentenza impugnata si espone che non è stata disposta la confisca del veicolo poichè esso risulta di proprietà ignota, essendo stato omesso il relativo accertamento dagli organi inquirenti.

Tale statuizione va censurata. L'art. 186 C.d.S., come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha previsto per l'illecito in esame la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato. La statuizione va adottata anche nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione condizionale della pena.

La confisca in questione, successivamente, è stata qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Codice della strada dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, come ripetutamente e condivisibilmente ritenuto da questa Suprema Corte.

La diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria (come ritenuto dalla nota giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite) a sanzione amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale del richiamato art. 186. Nè il fatto che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità possa fare seguito la revoca della confisca (art. 186 C.d.S., comma 9 bis) implica che la stessa confisca possa essere allo stato pretermessa.

In conseguenza, ai fini delle determinazioni in questione, il giudice non può mancare di adottare le statuizioni dovute, previ eventuali accertamenti inerenti alla proprietà.

3.2 Il giudice ha altresì disposto la riduzione di un terzo della durata sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2 bis. Pure tale statuizione è erronea. La norma invocata, infatti, si inserisce nel contesto della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie per i reati che hanno prodotto danno alle persone e si riferisce in particolare alla fattispecie di omicidio colposo. Tale interpretazione della disciplina legale si desume univocamente dal fatto che la diminuzione di un terzo è prevista quando la sospensione della patente possa essere irrogata nella misura massima di quattro anni e quindi, come si evince dallo stesso art. 222, comma 2 solo per il reato di omicidio colposo.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni in esame.

 

Annulla la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni circa le sanzioni accessorie e rinvia al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/