Cronotachigrafo , cosa è cambiato
Il Ministero dell'Interno di recente ha diffuso una circolare (vedi 22-07-2011 Prot. n. 17598 in circolari) in cui si cerca di fare chiarezza su alcuni punti oscuri delle leggi. Di seguito sono riportate le cose più interessanti per i conducenti e le aziende direttamente interessati all'argomento, fermo restando che la cosa migliore in caso di contenziosi è quella di leggere direttamente la circolare e di rivolgersi a un legale.
Periodo di riposo giornaliero  minimo
Si applica la sanzione dell'art. 174 (commi 4, 5 e 6) SOLO se  il conducente effettua un riposo inferiore alle 7 ore.
Guida con frequenti soste
Si  applica una tolleranza sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida  continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida  di quattro ore e mezza.
Spostamenti del veicolo durante  l'interruzione o il riposo giornaliero
Devono essere indicati a mano  dal conducente i motivi dello spostamento per cause straordinarie, che comunque  deve durare pochi minuti.
Obblighi di registrazione del  riposo
Devono essere segnati a mano se il cronotachigrafo è di tipo  analogico, e inseriti nella smart-card se invece il dispositivo è digitale,  attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale.
Obbligo per determinati  veicoli
Non c'è l'obbligo del cronotachigrafo per i complessi  veicolari di massa fino a 7,5 t che effettuano trasporto merci a fini NON  commerciali, o sono immatricolati per uso speciale, o sono veicoli per lo spurgo  dei pozzi neri (attenzione però che se questi ultimi sono immatricolati per  trasporti specifici, l'esenzione è limitata al trasporto nazionale). 
Per i  veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti c'è questa distinzione da fare: se  provvedono solo a trasportare i rifiuti dalla strada o dal produttore al primo  centro di raccolta utile non sono obbligati ad avere il crono, invece se  trasportano i rifiuti da un centro di raccolta a un altro sono obbligati.
Riposo settimanale
Il modulo  delle assenze non deve essere compilato se il conducente fa il riposo  settimanale. Come si fa a capire se il conducente ha fatto il riposo  settimanale? In caso di crono analogico, esaminando i dischi cartacei compilati  e verificando che per quel periodo il conducente non ha usato nessun disco; in  caso di crono digitale, verificando i dati presenti nella smart-card.
Attestato per ferie o  malattie
Una copia del modulo delle assenze per ferie o malattie  deve essere sempre data al conducente in modo che possa esibirla in caso di  controlli (anche per fax se non ci sono altre possibilità).
Autobus di linea e  scuolabus
Si conferma che gli autobus di linea e gli scuolabus se  effettuano un servizio regolare di linea su un percorso non superiore ai 50 km  non sono soggetti all'obbligo del cronotachigrafo. 
Se però il conducente  guida abitualmente autobus con il crono, nel momento in cui guida autobus esenti  deve compilare il modulo delle assenze per giustificare le sue mancate  registrazioni.
Decurtazione di punti nel caso di  accertamento di più violazioni
Sappiamo che il conducente deve  esibire i fogli/dati di registrazione fino a 28 giorni precedenti. Data  l'ampiezza del periodo è possibile riscontrare numerose irregolarità. La  circolare chiarisce che il "beneficio" previsto dall'art. 126 bis (in caso  dell'accertamento di più violazioni si decurtano non più di 15 punti) si applica  solo "riguardo la contestualità dell'accertamento". 
La circolare prosegue  con questa nota: "Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare  è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o  della revoca della patente, e gli operatori su strada devono darne atto nel  verbale di contestazione".
Notificazione delle  violazioni
Si chiarisce che, anche se nel codice della strada non è  detto a chiare lettere, questo tipo di violazioni può essere contestato solo in  tempi successivi al controllo, visto che c’è bisogno di tempo per scaricare i  dati ed esaminarli. In ogni caso, il download dei dati deve essere formalizzato  in quanto atto di accertamento, e da tale data decorre il termine di 90 giorni  per la notificazione al conducente (dunque, se gli agenti prelevano i dati in un  tal giorno, hanno tempo 3 mesi per notificare la violazione).
Corretta documentazione dell'attività di  guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida  "promiscua"
Se il conducente guida sia veicoli con dispositivo  analogico che veicoli con dispositivo digitale, deve essere in grado di esibire  entrambi i tipi di documentazione prodotta: dischi cartacei e carta del  conducente. Se la carta del conducente per giustificati motivi non c'è (es.  furto, ecc.) devono almeno esserci le stampe delle attività svolte. 
Non può  essere sanzionato il conducente che ha la carta del conducente ma non le stampe,  anche se l'organo di controllo non è in grado di leggere la carta esibita.